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Con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali legati agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione (di 1° e 2° livello) e/o manutenzione (ordinaria e straordinaria) di edifici pubblici è stato pubblicato, nel 2017, Il decreto Ministeriale (DM) sui criteri ambientali minimi (CAM) per l’edilizia, legati all’affidamento della progettazione e della realizzazione dei lavori per tali tipologie di interventi.

Criteri ambientali minimi edilizia: il contenuto del Decreto Ministeriale

La prima versione dei CAM Edilizia è stata pubblicata nel mese di gennaio del 2017, insieme alle indicazioni relative agli arredi interni e ai prodotti tessili, per poi essere aggiornata e sostituita dal DM pubblicato l’11 ottobre 2017. Rispetto al testo precedente, la modifica più importante è sicuramente quella legata al richiamo dell’art. 34 del Codice degli Appalti.

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Tale articolo obbliga le stazioni appaltanti, a prescindere dall’importo a base di gara, ad inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM riferiti al settore merceologico a cui l’appalto fa riferimento.

Al fine di tener conto della particolarità del tessuto edilizio del nostro paese, caratterizzato per il 15% da edifici realizzati prima del 1918 e per il 65% da edifici realizzati prima del 1970, la norma prevede che, in casi di ristrutturazione, demolizioni e ricostruzione, i CAM siano tenuti in considerazione per quanto possibile, in funzione delle caratteristiche dell’edificio sul quale si opera e della tipologia di intervento.

Con lo scopo di alzare ancor più l’asticella del livello di qualità delle opere realizzate, inoltre, il Codice degli Appalti invita le amministrazioni pubbliche a tenere in considerazione, nell’applicazione dei criteri di aggiudicazione, dei cosiddetti criteri premianti indicati al punto 2.6, in particolare qualora si scelga di aggiudicare l’appalto attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. È infatti prevista l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai criteri ambientali minimi.

Un’altra differenza rilevante tra la prima e la seconda versione dei criteri ambientali minimi per l’edilizia, è indubbiamente legata all’importanza riconosciuta ai protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) nazionali o internazionali. Il DM prevede infatti che, qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno di tali protocolli, la conformità ad alcuni dei criteri del DM può essere dimostrata attraverso il rispetto del protocollo stesso.

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Ovviamente, questo sarà possibile se il protocollo di sostenibilità energetico-ambientale soddisfa tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dai criteri del DM. In questi casi, per dimostrare il rispetto dello specifico criterio del DM, è sufficiente che il progettista presenti gli elaborati e/o i documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile utilizzato.

Al punto 1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante del DM CAM Edilizia, il legislatore indica alcuni protocolli di riferimento, come Breeam, CasaClima, Itaca, Leed e Well, specificando che, comprensibilmente, tali protocolli non possono contenere tutti i criteri elencati nel DM e, anche qualora li contengano, non è scontato che richiedano gli stessi livelli di qualità e prestazione. Tali protocolli potranno quindi essere utilizzati per verificare la rispondenza a un criterio solo qualora essi contemplino i requisiti dei criteri inseriti nel CAM Edilizia con livelli di qualità e prestazioni uguali o superiori.

Considerando l’approccio normativo utilizzato nel DM, che può essere definito, per la maggior parte dei criteri, di natura prescrittiva (indicazione di un target/valore preciso per il soddisfacimento del criterio), protocolli di sostenibilità energetico-ambientale che si caratterizzano per un medesimo approccio, come ad esempio quelli promossi dall’Agenzia CasaClima (Nature, School e Work&Life) potranno più facilmente essere utilizzati senza dover ricorrere a potenzialmente errate interpretazioni sia da parte della stazione appaltante che da parte degli operatori economici

Con questa finalità, ossia con l’intento di indicare, attraverso i protocolli di sostenibilità energetico-ambientale, dei percorsi preferenziali per garantire il rispetto dei CAM, tutti gli enti e/o le società che lavorano sui protocolli di riferimento citati dal DM, hanno lavorato e stanno lavorando per esplicitare le correlazioni possibili tra i protocolli e le specifiche tecniche del CAM Edilizia.

La struttura del DM sui criteri ambientali minimi edilizia

Lo schema seguente cerca di esemplificare la struttura del DM CAM Edilizia.

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Si sottolinea che i criteri ambientali vengono definiti minimi perché rappresentano gli elementi di qualificazione delle iniziative preferibili in termini di impatto ambientale, e perché costituiscono la dotazione minima di specifiche tecniche in grado di assicurare un’adeguata risposta da parte del mercato alla richiesta della stazione appaltante.

Ovviamente, per poter essere applicati nelle gare, devono essere validi da un punto di vista scientifico, verificabili da parte dell’ente aggiudicatore e realizzabili per le imprese offerenti. Inoltre, devono, se possibile, fare riferimento a norme tecniche esistenti, a etichette ecologiche ufficiali e essere calibrati in modo da garantire il rispetto dei principi della non distorsione della concorrenza e delle uguali opportunità garantite a tutti gli offerenti.

I criteri contenuti all’interno del CAM Edilizia possono riferirsi:

  • Alla fase di progettazione dell’intervento, e in quanto tali rappresentano un onere per l’appaltatore in fase di esecuzione, che è tenuto a rispettarli, e un oggetto di verifica sia per il direttore dei lavori che per un’eventuale commissione di collaudo
  • Sia alla fase di progettazione che alla fase di esecuzione dell’intervento
  • Alla sola fase di esecuzione, e in questo caso devono essere inseriti nella documentazione di gara e, specialmente, nel capitolato speciale d’appalto

Se si considera che l’impatto ambientale imputabile al comparto dell’edilizia pesa per circa il 24% a livello europeo, secondo solo alla produzione alimentare, appare evidente la grande opportunità che il rispetto dei CAM Edilizia offrono al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell’intero processo edilizio, intervenendo su aspetti ambientali e sociali particolarmente impattanti, quali:

  • il consumo di materie prime non rinnovabili
  • il consumo e degrado del suolo
  • i consumi energetici e idrici
  • la produzione di rifiuti
  • lo sfruttamento degli operai

In quest’ottica, l’eventualità, paventata da diversi operatori del settore, che venga revocata l’obbligatorietà di rispettare il DM CAM Edilizia per “facilitare”, in questo difficile momento storico e economico, lo svolgimento delle gare d’appalto, appare quanto meno irrealistico, perché allontanerebbe il nostro paese dalla concreta possibilità di raggiungere più speditamente gli obiettivi di efficienza e sostenibilità per gli edifici promossi dall’Unione Europea.


A cura dell’Ing. Anna Maria Atzeri, responsabile del progetto INTERREG ITA/AU GPP4Build nel reparto Ricerca e Sviluppo dell’Agenzia CasaClima. L’obiettivo principale del progetto GPP4Build è quello di sviluppare un network transfrontaliero per supportare le PMI che vogliano partecipare alle gare d’appalto di progetti di edilizia sostenibile o procedere alla certificazione ambientale di nuovi prodotti e progetti edilizi a ridotto impatto ambientale.