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Se gestisci un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, la SCIA antincendio è un passaggio fondamentale prima dell’avvio o della riapertura.

Non si tratta di una semplice pratica burocratica: è una dichiarazione tecnica asseverata che certifica la conformità dell’attività alle norme di prevenzione incendi.

In questa guida vediamo in modo chiaro:

  • cos’è la SCIA antincendio
  • quando è obbligatoria
  • come si presenta
  • quali documenti servono davvero
  • perché i prodotti certificati fanno la differenza

Cos’è la SCIA antincendio e cosa significa

La SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è il documento con cui si attesta che un’attività è conforme alle normative di prevenzione incendi, prima dell’avvio o riapertura dell’esercizio.

Non è una semplice comunicazione: è una dichiarazione tecnica firmata da un professionista abilitato, che assevera la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati alle prescrizioni di sicurezza antincendio.

Il riferimento normativo principale è il D.P.R. 151/2011, che regola tutte le attività soggette a prevenzione incendi.

Quando è obbligatoria la SCIA antincendio

L’obbligo dipende dal tipo di attività e dal livello di rischio incendio.

Il D.P.R. 151/2011 classifica le attività in tre categorie in base alla complessità e al livello di rischio

Categoria Livello di rischio Adempimento richiesto
A Basso – attività standardizzate, regole tecniche consolidate SCIA antincendio + rinnovo periodico quinquennale
B Medio – complessità intermedia SCIA antincendio + eventuale sopralluogo VVF
C Alto – elevata complessità o assenza di regola tecnica Valutazione progettuale preventiva + sopralluogo VVF + rilascio CPI

Per le categorie A e B, la SCIA antincendio è il principale strumento di adempimento. Per la categoria C, l’iter prevede una valutazione progettuale preventiva da parte dei Vigili del Fuoco e il rilascio del CPI a seguito di sopralluogo ispettivo con esito positivo

Come si presenta la SCIA antincendio

La SCIA antincendio coinvolge due figure principali:

  • Responsabile dell’attività → presenta formalmente la pratica
  • Tecnico antincendio abilitato → firma l’asseverazione tecnica

La SCIA antincendio deve essere presentata prima dell’inizio o riapertura dell’attività al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o il portale telematico dei VVF.

I documenti da presentare nella domanda sono

Modello PIN 2.3 – modulo standard SCIA antincendio, sottoscritto dal responsabile dell’attività
Asseverazione tecnica – firmata dal tecnico antincendio abilitato, che attesta la conformità alle norme di prevenzione incendi
Modello DICH.PROD. – dichiarazione dei prodotti impiegati con la relativa documentazione certificativa scaricabile dal sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La dichiarazione deve essere supportata dall’allegazione della documentazione certificativa dei singoli prodotti.
Planimetrie e documentazione grafica – rappresentazione dello stato di fatto degli ambienti
Documentazione tecnica degli impianti – dichiarazioni di conformità, libretti e certificati di impianto

Il Comando VVF può effettuare sopralluoghi di verifica entro 60 giorni dalla presentazione per le attività di categoria B e C.

Quali certificazioni di prodotto devono essere presenti

Per essere conformi, i prodotti devono essere accompagnati da specifiche certificazioni stabilite dall’art. 3 del D.M. 16/02/2007 che definisce i criteri di commercializzazione e impiego.

Prodotti con Marcatura CE

La marcatura CE attesta che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR – Reg. UE 305/2011), incluse le prestazioni di reazione al fuoco e resistenza al fuoco.

I prodotti possono essere impiegati in elementi costruttivi solo se muniti di marcatura CE con relativa ETA (European Technical Assessment).

Prodotti senza Marcatura CE

Possono essere utilizzati solo con certificazione di un professionista che ne attesta la classe di resistenza al fuoco oppure con Rapporto di Classificazione da prove di laboratorio accreditate.

Aggiornamento normativo: il Regolamento delegato (UE) 2026/331 del 13 febbraio 2026 ha aggiornato il quadro europeo sulla sicurezza antincendio dei materiali da costruzione, garantendo continuità e allineamento con le evoluzioni tecnologiche e di mercato

Rinnovo della SCIA antincendio: ogni quanto va fatto

La SCIA deve essere rinnovata ogni 5 anni per confermare il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il rinnovo è obbligatorio per tutte e tre le categorie.

Serve anche una nuova SCIA in caso di:

  • modifiche all’attività
  • ampliamenti
  • variazioni impiantistiche rilevanti

Protezione passiva al fuoco: i prodotti Würth Fireseal® per la SCIA

Nell’ambito della protezione passiva all’incendio, la scelta di prodotti certificati e correttamente documentati è determinante non solo per la sicurezza degli edifici, ma anche per la corretta compilazione del modello DICH.PROD. e la regolarità della SCIA antincendio.

La gamma Würth Fireseal® comprende sistemi di protezione passiva al fuoco per la sigillatura di attraversamenti impiantistici e la protezione di giunti strutturali.

Tutti i prodotti della gamma Fireseal® sono dotati della documentazione certificativa necessaria per la compilazione del modello DICH.PROD. e per l’allegazione alla SCIA antincendio:

  • Marcatura CE con ETA (ove applicabile)
  • Rapporti di Classificazione emessi da laboratori accreditati
  • Schede tecniche e istruzioni di posa con indicazione dei campi di applicazione
  • Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del Regolamento CPR UE 305/2011

Hai bisogno di supporto tecnico nella scelta dei prodotti antincendio Fireseal® o nella gestione della documentazione per la SCIA? Compila il form o richiedi una consulenza al tuo agente Würth di riferimento.

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