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Spesso, nell’ambito di una procedura d’appalto, ci imbattiamo nella domanda relativa a quali sono i documenti che una stazione appaltante deve porre a base di gara, nell’ambito di procedure che hanno a oggetto realizzazione di lavori e concessione di opere.

A cura di Pronext, consulting firm di Gruppo Contec attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.

Gara e Appalto: qual è la documentazione necessaria per presentare un progetto esecutivo?

In attesa dell’emanazione delle linee ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, corre in nostro soccorso il DPR n. 207 del 10 dicembre 2010, in parte ancora vigente. Nel caso sopra descritto, ciò che viene posto a base di gara è senza dubbio il Progetto Esecutivo che ai sensi dell’art. 33 “definisce compitamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare”. I documenti che lo costituiscono sono:

  1. la relazione generale: descrive in dettaglio i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza;
  2. le relazioni specialistiche: illustrano le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto esecutivo;
  3. gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale: tali elaborati devono consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori;
  4. i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti consentono la definizione ed il dimensionamento delle strutture in ogni loro aspetto generale e particolare;
  5. il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: è un documento complementare al progetto e prevede l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico;
  6. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera: complementare al progetto, è finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonee, per prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  7. il computo metrico estimativo e quadro economico: viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi dell’elenco “dei prezzi unitari”;
  8. il cronoprogramma: si tratta di un diagramma che rappresenta la pianificazione delle lavorazioni;
  9. l’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi: si tratta dei prezzi dedotti dai vigenti prezzari delle stazioni appaltanti o eventualmente dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
  10. lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto: lo schema di contratto contiene le regole atte a coordinare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, mentre il capitolato speciale di appalto è diviso in due parti, una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra le specificazione delle prescrizioni tecniche;
  11. il piano particellare di esproprio: comprende le espropriazioni e gli asseveramenti necessari ai fini della realizzazione dell’opera.

Fermo restando che il contenuto del Progetto esecutivo è descritto dalla normativa, lo stesso non si può dire riguardo ai vari documenti relativi alle procedure di gara che prevedono anche la gestione delle opere pubbliche.

Partecipare a una gara d’appalto pubblica: il codice dei contratti pubblici

Il contratto di “concessione di servizi” è definito dall’art. 3, lett. vv. del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto di “concessione di servizi” è definito come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”.

Caratteristica di questi contratti, quindi, è il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Al fine del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, in sede di gara, l’amministrazione può prevedere di versare a favore dell’aggiudicatario un contributo pubblico o la cessione di beni immobili. L’eventuale contributo della pubblica amministrazione, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di altri meccanismi di finanziamento pubblico, non può essere superiore al 49% del costo dell’investimento complessivo.

Come anticipato, il Codice dei contratti pubblici non elenca in modo puntuale quali sono i documenti che l’ente deve porre a base di gara in caso di contratti di concessione. Questi però si possono dedurre dall’art. 165, comma 3, il quale sottolinea che la sottoscrizione di tale contratto può avvenire soltanto a seguito dell’approvazione del progetto e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’opera.

Pertanto è necessario che a base di gara vi sia oltre al Progetto, il bando, i relativi allegati, lo schema di contratto e il PEF (Piano economico finanziario) definito in modo da garantire adeguati livelli di bancabilità.

Codice dei contratti pubblici non elenca in modo puntuale quali sono i documenti che l’ente deve porre a base di gara in caso di contratti di concessione

A cura della Dott.ssa Bianca Marranzini, responsabile del servizio aggiornamento normativo offerto da Pronext.

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