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Analizziamo insieme alcune delle questioni legate al tema del Superbouns 110%. L’isolamento del tetto di una villetta a schiera, dove il sottotetto non è riscaldato, fa parte degli interventi legati al Superbonus? Il bonus spetta anche per la demolizione e ricostruzione degli elementi decorativi della facciata? Scopriamolo insieme in questo articolo dell’avvocato Massimo Mira.

Massimo Mira – Avvocato Civilista

L’avvocato Mira, con studio in Bolzano e Ortisei, si occupa prevalentemente di diritto delle obbligazioni e dei contratti, di appalto, di diritti reali, di risarcimento del danno, di successioni ed eredità, di diritto di famiglia, nonché di tutela del credito, esecuzioni e procedure concorsuali, tutelando sia in sede giudiziale, che stragiudiziale, gli interessi di clienti privati e aziendali.

Scrive inoltre articoli dedicati ad artigiani e professionisti per cercare di rendere più comprensibili le normative specifiche del settore e per evidenziare eventuali novità legislative e interpretative.

Esempio pratico: villetta a schiera con sottotetto non riscaldato

La vicenda nasce dalla volontà di un soggetto, proprietario di una villetta a schiera, di effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. In aggiunta al descritto intervento edilizio, il soggetto intende anche isolare il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell’abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato. Ciò considerato, ci si chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, tale intervento sul tetto della villetta “rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell’incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato“.

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), da ultimo modificato dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) , disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d.  ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento al quesito prospettato concernente il computo della superficie disperdente lorda si osserva quanto segue. Per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato art. 119 da parte della legge di bilancio 2021 nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente” (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).

Il superbonus spetta per i sottotetti non riscaldati?

Lo chiarisce con una Risposta a interpello n 680 del 7 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate, fornendo un chiarimento in merito a superbonus e isolamento del tetto di una villetta a schiera con sottotetto non riscaldato

Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

Superbonus: lavori di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi decorativi della facciata

La questione nasce dalla volontà di un condominio di procedere alla coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio. L’edificio in oggetto è caratterizzato da elementi architettonici peculiari sulla facciata e, tuttavia, non presenta alcun valore storico e culturale e non è sottoposto a vincoli storico-artistici e paesaggistici. Il condominio evidenzia, inoltre, che l’isolamento termico della facciata presuppone dei lavori di rimozione e sostituzione dei suddetti elementi estetici (con elementi a misura isolanti), sul piano tecnico, che incidono in modo significativo sul piano economico, sulla realizzazione del cappotto termico esterno. Ciò considerato, ci si chiede se “i lavori di rimozione del decoro architettonico che caratterizza la fisionomia dell’edificio condominiale, e la sua sostituzione con uno simile fatto con un materiale isolante rientrerebbero nella categoria delle spese accessorie collegate alla realizzazione degli interventi trainanti previste dall’articolo 5 dcl DM del 6 agosto 2020″ e pertanto possano fruire del Superbonus e, in particolare, dello sconto in fattura.

L’articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici negli anni 2020 e 2021 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Questo vale solo per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) –  di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013-  ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il corrispettivo viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Con riferimento al quesito prospettato concernente la possibilità di fruire del Superbonus anche per le spese di rimozione, demolizione e riposizionamento degli elementi del decoro architettonico in quanto costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, si osserva quanto segue. La circolare n. 30/E del 2020, richiamando i precedenti documenti di prassi (la circolare n. 24/E del 2020 e la risoluzione n. 60/E del 2020) ha chiarito che il “Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato (…).

L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Si ricorda, infatti, che come stabilito dall’articolo 8 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 al fine di accedere al Superbonus, anche gli interventi in questione sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”. Sono, pertanto, escluse dal beneficio fiscale in esame le spese prive di immediata correlazione con i lavori eseguiti.

Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma.


Questioni particolari: domande e risposte per il Superbonus 110%

Ti presentiamo una serie di domande e risposte frequenti e dubbio che potrebbero sorgere.

Nel caso di “sconto in fattura”, quali potrebbero essere le responsabilità e le ricadute economiche e giuridiche sui committenti?

Sostanzialmente le conseguenze economiche e giuridiche sul committente sono analoghe, sia nel caso di fruizione diretta del credito che nel caso di sconto in fattura o cessione del credito. Nel caso in cui i controlli (che possono essere svolti dall’Agenzia delle entrate e/o dall’ENEA per quanto riguarda gli interventi “energetici”) evidenzino l’assenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Erario provvederà ai danni del committente al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di sanzioni e interessi. Potranno anche configurarsi in questo caso in capo al committente eventuali reati tributari, come ad esempio false fatturazioni o frode fiscale.

Spese detraibili: per le prestazioni professionali è previsto un tariffario?

Secondo il punto 13 R, lettera c) dell’Allegato A R al Decreto Requisiti Tecnici, sono considerate “congrue” le spese professionali contenute nei limiti scaturenti dall’applicazione del D. Min. Giustizia 17/06/2016 R (Compensi per i servizi tecnici negli appalti pubblici).
Stante l’indicazione contenuta nel comma 13-bis, art. 119 del D.L. 34/2020, quanto sopra si applica sia agli interventi per i quali si richiede il Superbonus energetico che a quelli per i quali si richiede il Superbonus sismico.

Le spese detraibili sono tutte le spese di ricostruzione (struttura in cemento armato, tamponamento, tramezzi, intonaco, pavimenti e rivestimenti, ecc.) sempre nel rispetto dei massimali?

Sulla base del consolidato principio secondo il quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati necessari al completamento dell’opera (es.: tinteggiatura e intonacatura; rifacimento di pavimenti, massetti e sottofondi, rivestimenti; rimozione e/o rifacimento di impianti tecnici insistenti sulle parti oggetto di intervento; opere necessarie al ripristino della funzionalità di parti demolite o rimosse; rifacimento di tramezzature e rifiniture) possono rientrare nelle spese agevolabili, purché si tratti di spese necessarie e funzionali all’intervento da realizzare. In caso di demo-ricostruzione si ritiene possa rientrare tutto. Su queste fattispecie l’Agenzia delle entrate non risponde mai nello specifico, ma si demanda al tecnico la responsabilità di valutare, richiamando quanto sopra che sostanzialmente rappresenta l’indirizzo generale.