Come funzionano gli incentivi superbonus per il fotovoltaico? Analizziamo con l’avvocato Mira il caso di una persona fisica proprietaria di un terreno sul quale sta costruendo una villetta indipendente, destinata ad abitazione principale.
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Massimo Mira – Avvocato Civilista
L’avvocato Mira, con studio in Bolzano e Ortisei, si occupa prevalentemente di diritto delle obbligazioni e dei contratti, di appalto, di diritti reali, di risarcimento del danno, di successioni ed eredità, di diritto di famiglia, nonché di tutela del credito, esecuzioni e procedure concorsuali, tutelando sia in sede giudiziale, che stragiudiziale, gli interessi di clienti privati e aziendali.
Scrive inoltre articoli dedicati ad artigiani e professionisti per cercare di rendere più comprensibili le normative specifiche del settore e per evidenziare eventuali novità legislative e interpretative.
Premessa: superbonus fotovoltaico (esempio pratico)
Il caso che viene qui analizzato vede una persona fisica proprietaria di un terreno sul quale sta costruendo una villetta indipendente, destinata ad abitazione principale, con regolare concessione edilizia del settembre 2020.
Per tale villetta di nuova costruzione, di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, è prevista la dotazione di un impianto fotovoltaico di nuova generazione, che verrà realizzato successivamente all’accatastamento dell’edificio, essendo già state realizzate le strutture, le murature, la copertura, e la coibentazione esterna dell’immobile.
Ci si chiede se per l’accesso al Superbonus sia richiesto un intervento trainante e, nel caso in cui sia necessario, sia prevista un’attestazione di prestazione energetica solo a fine costruzione e quale sia la documentazione da conservare.
Sul punto occorre ricordare come l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in corso di conversione), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
L’articolo 121 del decreto Rilancio, come modificato dalla legge di bilancio 2021, stabilisce che i soggetti che sostengono spese rientranti nell’ambito di applicazione del Superbonus negli anni 2020, 2021 e 2022, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
Come si applica il Superbonus 110% per impianti fotovolataici?
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si evidenzia che, ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, e per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati ngli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Al riguardo, l’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:
- installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
- cessione dell’energia non auto-consumata in sito in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero l’energia non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Come noto, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici, contestuale o successiva, ammessi al Superbonus. Alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
Il predetto comma 5, inoltre, prevede che nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza.
Come chiarito dalla citata risoluzione n. 60/E del 2020 il limite di spesa di 48.000 euro deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
La Circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l’ipotesi dell’istallazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma predetto comma 5 ultimo periodo. A tal fine, si ricorda che la prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento (cfr. circolare n. 19/E del 2020).
Sulla base di quanto precede, si ritiene che, dal tenore letterale del citato comma 5, anche nel caso di nuova costruzione, l’istallazione dell’impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici). Resta fermo, tuttavia, in tale ipotesi l’accesso al Superbonus solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo.
Ciò posto, considerato che nel caso di specie l’impianto fotovoltaico verrà installato successivamente all’accatastamento dell’edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione dell’intervento di coibentazione esterna, non può essere ammesso al Superbonus.
Diversamente qualora l’istallazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, prima dell’accatastamento dell’edificio e le date delle spese sostenute per l’intervento trainato, siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, si potrà accedere al Superbonus solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico.
In particolare, nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico quale intervento trainato dagli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica, di cui al comma 3 del richiamato articolo 119, rispetto all’edificio conforme ai requisiti definiti dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. “Requisiti Minimi”), dal decreto 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti Tecnici”) e agli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.
Nel caso in cui la classe energetica dell’edificio così determinato sia pari alla classe energetica A3 o A4 è sufficiente nella situazione post intervento il raggiungimento della classe energetica A4. Per quanto sopra devono essere sempre redatti gli A.P.E. convenzionali sia nella situazione ante intervento, ovvero considerando l’edifico alle condizioni sopra indicate, sia in quella post intervento. Si precisa, infine, che è ammissibile all’incentivo l’intera quota di potenza dell’impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Infine, anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, oltre che gli ulteriori adempimenti documentali ai fini del Superbonus illustrati nella circolare n. 30/E del 2020.
Questioni particolari: domande e risposte per il Superbonus 110%
Ti presentiamo una serie di domande e risposte frequenti e dubbio che potrebbero sorgere.
Con riferimento alla polizza assicurativa professionale specifica, essa va richiesta per ogni singolo intervento di Superbonus?
No, non è richiesta una polizza assicurativa specifica. I professionisti che rilasciano le attestazioni devono essere in possesso di polizza di assicurazione per responsabilità civile, come del resto è già in generale obbligatorio per chi esercita la libera professione. È tuttavia prescritto che tale polizza debba avere massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei relativi interventi, e comunque non inferiore a 500.000 Euro. La valutazione sul parametro di “adeguatezza” è lasciata a ciascun singolo professionista.
Se le spese per l’intervento sono sostenute dall’inquilino che ha in affitto un immobile, le pratiche edilizie devono essere presentate dal proprietario dell’immobile oppure è meglio se sono a nome dell’inquilino (su delega del proprietario), in quanto soggetto che poi beneficia delle detrazioni?
In linea generale, il locatario è legittimato alla richiesta di titoli edilizi, purché compatibili con l’effettiva disponibilità del bene e con l’entità della trasformazione oggetto dell’istanza, purché debitamente autorizzato dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione oppure con autorizzazione espressa. Vi possono però essere limitazioni specifiche da parte di alcune amministrazioni con riferimento ad interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 1577 del Codice civile.
Il soggetto che presenta la pratica non deve necessariamente coincidere con il beneficiario del bonus fiscale. Pertanto, a) il proprietario può certamente sempre presentare la pratica; b) il locatario può farlo se debitamente autorizzato e per lavori di limitata entità, salvo più restrittive disposizioni locali.
Detraibilità delle spese professionali: si considerano tra le spese anche i progetti e le direzioni lavori?
Il comma 15, art. 119 del D.L. 34/2020, prevede che “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11”. Si fa pertanto riferimento alle attestazioni e asseverazioni (rispetto dei requisiti, congruità delle spese, attestato di prestazione energetica) specificamente richieste per la fruizione del Superbonus.
Quanto più genericamente alle spese per la progettazione e la direzione dei lavori, si ritiene siano anch’esse detraibili, sulla base dei generali principi che regolano l’agevolazione del c.d. “Ecobonus”, per la quale l’art. 3 R del D.M. 19/02/2007 dispone che la detrazione spetta anche per le spese relative a “prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi”.