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Dall’11 ottobre 2018 è a disposizione la norma UNI 10200 aggiornamento 2018 sui criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale, estiva e di produzione dell’acqua calda sanitaria nei casi di edifici condominiali aventi impianto centralizzato.

Norma UNI 10200: l’aggiornamento 2018

L’aggiornamento 2018 della norma UNI 10200 presenta diverse novità, in primis l’organizzazione interna: il numero dei capitoli è passato da 12 a 9.

Le novità più significative riguardano il tema della modalità di calcolo della ripartizione e contabilizzazione. Sono stati formalmente distinti e indicati i metodi di contabilizzazione diretta e indiretta e accorpati in un unico capitolo i capitoli di calcolo riguardanti acqua calda sanitaria, riscaldamento e climatizzazione estiva-raffrescamento. Nuova introduzione in quanto non compresa nella versione 2015 e assoggettabile alla sola contabilizzazione di tipo diretto.

Ripartitori di calore

Per quanto concerne i ripartitori di calore, con l’aggiornamento 2018 della norma UNI 10200, vengono descritte in modo più minuzioso le condizioni per l’uso, rispettando la norma UNI EN 834 (paragrafo 5.3), che prevede che possano essere utilizzati in modalità programmata o non. Nel primo caso, l’utente può visualizzare le unità di ripartizione, invece nel secondo vengono mostrate le unità di conteggio. La norma raccomanda di utilizzare ripartitori programmati, precisando che non è possibile l’utilizzo congiunto delle due modalità nello stesso condominio.

La norma UNI 10200 introduce inoltre un metodo specifico per controllare la funzionalità nel tempo dei ripartitori stessi (appendice F). Tale metodo si fonda sull’assunto che i consumi volontari e le rispettive unità di ripartizione generate dal sistema di contabilizzazione siano legati da un rapporto di proporzionalità; per ogni impianto, tale fattore di proporzionalità deve permanere nel tempo. L’eventuale alterazione è indice di anomalie del sistema. Questo metodo può essere applicato in qualsiasi momento a qualunque sistema di contabilizzazione indiretta, a condizione che sia stato applicato il criterio di suddivisione dei consumi in volontario e involontario ovvero in quota fissa e quota a consumo. Può essere applicato non solo con i dati stagionali ma anche con riferimento ai periodi più brevi, purché siano disponibili i corrispondenti riparti.

Potenza dei corpi scaldanti

La norma UNI 10200: l’aggiornamento 2018 ha introdotto una gerarchia a 4 livelli per l’individuazione della potenza dei corpi scaldanti, secondo le norme UNI EN 4422 e UNI EN 834 (appendice C).

La trattazione di questo tema si è resa necessaria a causa di un vuoto nella norma UNI EN 834 in merito al calcolo del fattore di valutazione kq nel caso in cui il corpo scaldante non possa essere sottoposto a prove di laboratorio per motivi tecnico-economici.

Valutazione dei fabbisogni dell’edificio e delle perdite di distribuzione

L’appendice D della norma UNI 10200 aggiornamento 2018 tratta la materia della valutazione dei fabbisogni dell’edificio e delle perdite di distribuzione, introducendo nuovi metodi di valutazione.

In particolare, i millesimi di fabbisogno vanno calcolati con la modalità di valutazione A2 – asset rating, basata sulle condizioni standard del fabbricato; la modalità di valutazione A3 – tailored rating, che invece fa riferimento alle condizioni effettive del fabbricato, si utilizza per individuare i parametri energetici necessari per ripartire le spese e predisporre il prospetto previsionale e a consuntivo.

Infine, la norma pone alcune raccomandazioni tendenti ad accrescere la consapevolezza dei consumi e la trasparenza, come la comunicazione di eventuali variazioni dei fattori di valutazione o di informazioni sulla programmazione dei ripartitori.

L’aggiornamento 2018 della norma UNI 10200 non ha invece modificato il criterio generale, che impone di distinguere i consumi tra volontari e involontari. Nel primo caso il consumo viene ripartito sulla base delle indicazioni fornite dai dispositivi deputati alla lettura, mentre nel caso di consumo involontario la ripartizione avviene in base ai millesimi di riscaldamento, ossia i millesimi di fabbisogno di energia termica utile calcolati secondo il corpus normativo UNI/TS 11300.

Casi di impossibilità di ragione tecnico-economica

Come riportato nella norma, vi sono alcune tipologie impiantistiche che consentono la contabilizzazione e vi sono una serie di casi nei quali vi sono più difficoltà che possono anche diventare impossibilità di ragione tecnico-economica. Ad esempio, negli impianti condominiali a espansione diretta VRV/VRF non è possibile contabilizzare verosimilmente i consumi secondo la norma UNI 10200: sarà necessario lavorare di concerto con il costruttore per ottenere le stime di consumo di ciascuna unità direttamente dalla centrale di regolazione dell’unità esterna.

D’altro canto, per impianti a fan coil (ventilconvettori) a due tubi, la contabilizzazione dell’energia frigorifera avverrà con gli stessi strumenti con cui viene effettuata per il riscaldamento e senza ulteriore aggravio di spesa per la strumentazione. La casistica è molto ampia, ma in generale vale il seguente ragionamento:

D. Lgs. 102/14: la contabilizzazione del calore

In conclusione, va sottolineato che la norma non rende in alcun modo obbligatoria la contabilizzazione del calore; essa spiega soltanto le modalità di contabilizzazione e i criteri per ripartire le spese condominiali per i servizi di climatizzazione (estiva e invernale) e ACS.

L’obbligo di contabilizzare le utenze collettive e di suddividere le spese negli edifici in cui è presente l’istituto giuridico del condominio è imposto dal D. Lgs. 102/14 (art. 9, co. 5), a partire dalla stagione di riscaldamento 2016-2017. A causa della proroga di un anno, la norma è diventata cogente nel 2017-2018 (Milleproroghe di fine 2017). Pertanto il D. Lgs. 102/14 rende obbligatoria la contabilizzazione e ripartizione delle spese, da effettuarsi secondo lo stato dell’arte riportato nella norma UNI 10200.

La contabilizzazione e ripartizione delle spese per l’energia utilizzata nel servizio di climatizzazione estiva sarà obbligatoria a partire dalla prossima stagione di raffrescamento, verosimilmente dalla fine della stagione di riscaldamento. In zona climatica E, che include ad esempio Verona e Padova, sarà obbligatoria dal 16 aprile 2019.

Articolo dell’Ing. Filippo Busato, Responsabile Tecnico presso Econ Energy, società del Gruppo Contec che si occupa di energy management.

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