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È possibile installare i pannelli fotovoltaici sul tetto adiacente a quello che beneficerà del risparmio energetico e comunque rientrare nel Superbonus 110%? L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la posa del pannello sulla falda confinante può fruire dello sconto, considerando che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso il beneficio anche alle strutture pertinenziali agli edifici.

Massimo Mira – Avvocato Civilista

L’avvocato Mira, con studio in Bolzano e Ortisei, si occupa prevalentemente di diritto delle obbligazioni e dei contratti, di appalto, di diritti reali, di risarcimento del danno, di successioni ed eredità, di diritto di famiglia, nonché di tutela del credito, esecuzioni e procedure concorsuali, tutelando sia in sede giudiziale, che stragiudiziale, gli interessi di clienti privati e aziendali.

Scrive inoltre articoli dedicati ad artigiani e professionisti per cercare di rendere più comprensibili le normative specifiche del settore e per evidenziare eventuali novità legislative e interpretative.

Esempio pratico: Superbonus 110% detrazioneper il fotovoltaico sul tetto adiacente

La questione oggi analizzata riguarda un soggetto che intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d’uso registrato, rientrante nell’ambito di applicazione del superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio).

In particolare, tale soggetto vorrebbe realizzare come intervento “trainato” un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione con l’impianto e le relative apparecchiature realizzate all’interno dell’unità immobiliare sopra citata, mentre la posa dei soli pannelli solari avverrebbe sulla falda del tetto dell’edificio adiacente all’edificio oggetto dell’intervento, e del quale risulta essere comproprietario.

È possibile beneficiare del Superbonus per l’impianto con i pannelli solari installati sull’altra falda del tetto, come sopra indicato?

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento al quesito rappresentato concernente la possibilità di accedere al Superbonus in relazione alle spese che sosterrà per la realizzazione di un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione, ma con pannelli solari installati sulla falda del tetto dell’edificio adiacente di cui è comproprietario, si rappresenta quanto segue.

Con la circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000,00 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000,00 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600,00 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Con la circolare n. 30/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito, inoltre, che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Il medesimo documento di prassi ha precisato che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio ( come ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto).

Successivamente la legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che l’installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche “su strutture pertinenziali agli edifici”, con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell’agevolazione in argomento.

Attesa tale finalità, si ritiene che – nel presupposto che sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento trainante sull’edificio che verrà servito dall’impianto fotovoltaico – si possa fruire del Superbonus per tale intervento anche quando l’installazione è effettuata su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà dell’area necessaria all’installazione stessa.

Superbonus 110% – interventi limitati alla singola unità strutturale e non eseguiti sulla base di un progetto unitario

Il caso tipico degli edifici adiacenti presenti nei centri storici

La questione è relativa ad un soggetto, comproprietario di un fabbricato, costituito da due unità immobiliari di categoria A/3, confinante con altri edifici; il soggetto intenderebbe effettuare interventi di consolidamento sismico dell’edificio. L’immobile, ubicato in zona “nuclei antichi – centro storico”, ha le caratteristiche di una unità strutturale, come definita nel § 8.7.1 delle NTC 2018 con “strutture in continuità dalle fondazioni al tetto” e gli interventi di consolidamento sismico riguardano l’intero edificio, che comunque fa parte di un aggregato edilizio più ampio.

Gli edifici confinanti con l’immobile di proprietà del soggetto sopra citato sono già stati ristrutturati e consolidati negli anni passati mentre l’edificio in esame attualmente costituisce la struttura più debole dell’intero aggregato edilizio. Considerato che l’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione è sita in un centro storico, ci si chiede se possa fruire del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”) sebbene gli interventi siano limitati alla singola unità strutturale come definita dalle NTC 2018 e non vengano eseguiti sulla base di un “progetto unitario”, che coinvolga tutti gli edifici contigui all’immobile.

fotovoltaico in centro storico (1)

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Si evidenzia che la legge di bilancio 2021, alla lettera n), del citato comma 66, ha modificato il predetto comma 9, lettera a) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Ciò considerato, per quanto di interesse nel caso di specie, si fa presente che tra gli interventi “trainanti” rientrano, nello specifico, gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi ad edifici ubicati in determinate zone sismiche, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche eseguiti su parti comuni di edifici in condomino. Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, sono state definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le specifiche modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati, ragion per cui l’osservanza delle prescrizioni in esso contenute è funzionale alla fruizione della detrazione.

Considerato il rinvio, contenuto nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, tale ultima disposizione deve intendersi quella di riferimento generale anche ai fini del “sismabonus”. In particolare, la predetta norma prevede l’agevolazione per interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”. Al riguardo, considerato che l’Istante evidenzia che l’edificio è sito all’interno di un centro storico, si precisa che “ai fini dell’applicazione del Sismabonus o del Super Sismabonus più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 in quanto essa dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi”.

Il riferimento a progetti unitari può essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici. In particolare, viene evidenziato che “intervenire sugli aggregati in maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus senza poter ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico che sta alla base della ratio dei benefici che le agevolazioni fiscali di cui trattasi vogliono raggiungere”. Ciò comporta, in continuità ai precedenti pareri espressi, che “la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico”.

Da ciò consegue che gli “interventi di riparazione o locali” rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR e, in particolar modo, la loro realizzazione è di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati. In altri termini, “gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura”. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:

  • interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

fotovoltaico in centro storico (1)

Peraltro, “gli interventi di miglioramento e adeguamento e, conseguentemente, le verifiche di sicurezza da effettuare, dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale”.

Ciò considerato, nel caso di specie in cui il soggetto interessato ai lavori risulta essere comproprietario di un edificio sito in un centro storico – fermo restando che sono agevolabili esclusivamente gli interventi, in quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, realizzati sulle parti strutturali dell’intero edificio nell’ambito della fattispecie rappresentata – spetterà al professionista incaricato valutare se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati “interventi di riparazioni o locali”, l’individuazione di una “unità strutturale” secondo le NTC 2018 ed ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all’edificio considerato nella sua interezza.

Al ricorrere di tali presupposti e nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni, limiti ed adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (aspetti che non costituiscono oggetto del presente quesito), il soggetto interessato, per i suddetti interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sulle parti strutturali dell’edificio in cui sono situate le due unità immobiliari A/3, avrà quindi diritto a fruire del Superbonus.