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Il settore dello sport ha risentito pesantemente dell’avvento del Coronavirus: l’emergenza ha imposto non solo una riorganizzazione delle attività in vista della riapertura ma anche una riflessione sulla necessità di rinnovamento e adeguamento degli edifici e impianti a disposizione, spesso vetusti.

Il c.d. Sport Bonus rappresenta una delle agevolazioni agli interventi edilizi su impianti sportivi previste dalla più recente Legge di Bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160), già contenuto nella legge di bilancio 2019 e riproposto nel 2020.

A cura di Contec Industry | Gruppo Contec, la società che si occupa di processi industriali, impianti e macchine, lavorando su progetti di innovazione, sicurezza e sostenibilità ambientale.

Sport Bonus: in cosa consiste il beneficio fiscale?

Lo Sport Bonus consiste in un’agevolazione concessa sotto forma di credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa) nei confronti di impianti sportivi al fine di effettuare:

  • interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
  • realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
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Come funziona lo Sport Bonus: il credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • spetta in misura pari al 65% dell’erogazione liberale effettuata
  • è utilizzabile in compensazione, attraverso modello F24, in tre quote annuali di pari importo nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro
  • è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d’impresa
  • non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive

Modalità di esecuzione delle erogazioni liberali

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • bonifico bancario
  • bollettino postale
  • carte di debito, carte di credito e prepagate
  • assegni bancari circolari

Devono quindi essere tracciabili, così come stabilito dal D.P.C.M. 30.04.2019

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I beneficiari delle erogazioni liberali

Il comma 621 dell’art 1 della legge di bilancio 2019, a cui rimanda la legge di bilancio 2020, prevede che l’erogazione possa essere fatta anche in favore dei soggetti concessionari o affidatari dell’impianto, senza specificarne la forma giuridica.

Tuttavia, il comma 180 dell’art 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le risorse statali possano essere destinate solo a:

  • società sportive dilettantistiche
  • associazione sportive dilettantistiche
  • enti di promozione sportiva

Pare quindi corretto ritenere che solo queste forme giuridiche possano essere beneficiarie dell’erogazione liberale.

Sport Bonus: gli adempimenti a carico dei beneficiari

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo alla contestuale pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

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Procedura per l’accesso al credito d’imposta

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, che regola le modalità più operative dell’agevolazione, in termini di ottenimento ed utilizzo del credito stabilisce che:

  • per quanto riguarda l’ottenimento del beneficio da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, l’importo è suddiviso in due tranche di sei milioni e seicentomila euro e il credito d’imposta è riconosciuto in due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente a maggio e ad ottobre
  • i soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d’imposta ne fanno richiesta all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
  • l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale
  • qualora l’ammontare complessivo dei contributi riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra di riferimento, l’Ufficio per lo sport pubblica l’elenco degli ulteriori soggetti ammessi, sino all’esaurimento delle risorse disponibili
  • le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella prima finestra confluiscono in quella successiva

Revoca e recupero del beneficio fiscale

Nel caso in cui non sussistano più i requisiti previsti per godere del credito d’imposta, il credito d’imposta è revocato e si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito:

  • l’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo sport, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi
  • qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica all’Ufficio per lo sport che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge

Impianti sportivi pubblici: cosa si intende?

Un aspetto poco chiaro all’interno del testo di legge riguarda l’esatta interpretazione da attribuire all’aggettivo “pubblico”, connesso alla tipologia di impianto sportivo su cui è possibile intervenire grazie anche all’erogazione liberale soggetta a Sport Bonus.

A un primo esame parrebbe fare riferimento solo ed esclusivamente ad impianti di proprietà pubblica. Tuttavia, il panorama italiano conta numerosi esempi di natura ibrida, dove esistono particolari correlazioni tra privato e pubblico: basti pensare alle convenzioni d’uso per interesse pubblico, che vengono stipulate tra soggetto privato (titolare o gestore dell’impianto) ed ente territoriale. In questi casi, non è chiaro se si possa o meno rientrare nelle categorie favorite dallo Sport Bonus: sarà necessario analizzare la singola convenzione, o altro atto, stipulato con l’ente pubblico, per capire se sia possibile equiparare l’impianto in esame ad una struttura di proprietà pubblica.

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Articolo dell’Ing. Luca Reppele, Direttore Tecnico di Contec Industry.

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