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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 è stata pubblicata la nuova normativa antincendio per edifici di civile abitazione. Si tratta del Decreto 25 gennaio 2019, entrato in vigore a partire dal 6 maggio 2019, contenente: “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Il provvedimento consta di tre articoli e un allegato, che introducono alcune modifiche al Decreto 246/1987. In particolare, l’allegato 1 sostituisce il punto 9 “Deroghe” e introduce il punto 9-bisGestione della sicurezza antincendio”.

Le modifiche e le integrazioni riguardano:

  • gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
  • gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Questi ultimi, entro 2 anni dovranno essere adeguati conformemente alle disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza; mentre per tutte le restanti disposizioni l’adeguamento dovrà avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. L’avvenuta osservanza degli adempimenti previsti dovrà essere comunicata al Comando dei Vigili del Fuoco all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

A cura di Pronext, consulting firm di Gruppo Contec attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.

Come si calcola la “altezza antincendi” di un palazzo?

Con il termine altezza antincendi non si intende l’altezza dell’edificio. Dal Decreto Ministeriale 30/11/1983, la definizione corretta è: “Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”.

La definizione va in realzione alle altezze da gestire con l’autoscala dei vigili del fuoco, di circa 24 metri. Per questa ragione la definizione prende in esame due diversi elementi :

  • il livello esterno più basso dove possa accedere l’autoscala;
  • la soglia della finestra o del balcone più alto possibile, quello dove l’autoscala deve poggiare in caso di evacuazione.

Per il calcolo dell’altezza antincendio di un palazzo servono quindi i riferimenti del livello esterno più basso e della soglia della finestra o del balcone più in alto, e calcolare la distanza verticale tra questi due punti.

Normativa antincendio per edifici di civile abitazione: i requisiti di sicurezza delle facciate

Il decreto contiene prescrizioni volte a ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza antincendio, e a ridurre gli eventuali effetti dell’incendio delle facciate.

Obiettivi della normativa antincendio per edifici di civile abitazione

Ciò che si vuole limitare è innanzitutto la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, che può coinvolgere altri compartimenti, nonché la propagazione di un incendio causato da un fuoco con origine esterna; inoltre, un ulteriore obiettivo della prevenzione consiste nell’evitare la caduta di parti di facciata che possono compromettere l’esodo degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Le norme si applicano agli edifici soggetti alle procedure di cui al DPR 151/2011 (Regolamento Prevenzione Incendi).

Indicazioni tecnico-progettuali

Sotto il profilo tecnico-progettuale, la normativa antincendio per edifici di civile abitazione suggerisce di avere a riferimento la Guida Tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili allegata alla circolare n. 5043, 15 aprile 2013 della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del Ministero dell’Interno.

Le nuove disposizioni si andranno ad applicare agli interventi di nuova realizzazione nonché agli interventi su edifici esistenti che comportino rifacimento o realizzazione delle facciate per una superficie superiore al 50% di quella totale delle facciate medesime.

Non sussiste l’obbligo di adeguamento, invece, per le civili abitazioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un Progetto approvato dai Vigili del Fuoco o che siano comunque in possesso dei titoli abilitativi.

Contenuti dell’Allegato 1

Deroghe (art. 9)

Il nuovo art. 9 prevede la possibilità di agire in deroga alle presenti norme, nel caso in cui per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non sia possibile attuare qualcuna delle prescrizioni. L’istanza di deroga potrà essere avanzata “con le procedure di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011”. Precedentemente il decreto 246/1987 prevedeva che l’istanza di deroga dovesse essere avanzata con “le procedure di cui all’art. 21 del DPR 29 luglio 1982, n. 577”; la nuova disposizione costituisce pertanto un mero adeguamento alle normative intercorse negli anni successivi.

Gestione della sicurezza antincendio (art. 9-bis)

Dopo un primo elenco di definizioni, l’articolo introduce diversi livelli di prestazione (L.P.) dipendenti dall’altezza antincendi (h) degli edifici[1]:

Tanto è maggiore l’altezza antincendi dell’edificio, tanto sono più gravosi gli obblighi individuati dal provvedimento.

Le normativa antincendio per edifici di civile abitazione distingue tra compiti e funzioni tra Responsabile dell’attività antincendio e Occupanti, oltre alle misure standard da attuare in caso di incendio.

Responsabile dell’attività antincendio

Per “Responsabile dell’attività antincendio” sono da intendersi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che a vario titolo risultano titolari e/o amministrano tutte quelle attività soggette al controllo dei VV.FF. Nel caso dei condomini, il ruolo di Responsabile dell’attività antincendio è rivestito dall’Amministratore.

Tra i suoi compiti vengono descritte le attività di organizzazione della Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA): tale definizione rappresenta l’insieme delle misure di tipo organizzativo – gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza. Inoltre, sono indicate anche le misure antincendio preventive, ossia le misure tecnico – gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio.

I compiti e funzioni più onerosi sono previsti per il livello di prestazione 3 (h > 80 m). Tra tali compiti si impone l’obbligo, in capo al Responsabile dell’attività, di prevedere l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte. Come indicato in testa all’articolo, tale impianto consiste in un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza, destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza.

Lo stesso soggetto è inoltre tenuto a:

Occupanti

Per quanto riguarda gli occupanti, in condizioni normali devono osservare le indicazioni del foglio informativo (L.P. 0) o le disposizioni della GSA (L.P. 1, 2, 3), oltre a non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; in condizioni di emergenza sono invece tenuti a eseguire le procedure previste nel foglio informativo (L.P. 0) o nella pianificazione di emergenza (L.P. 1, 2, 3), attuando in quest’ultimo caso le procedure di allarme, le comunicazioni e l’evacuazione.

La prevenzione incendio nel condominio

Secondo la normativa antincendio per edifici di civile abitazione, compete all’Amministratore di condominio dare attuazione alle regole in materia di antincendio. A questi spetta:

Spesso, nei condomini sorge il problema della ripartizione tra i condòmini delle spese necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

La complessità è data dal fatto che la valutazione della prevenzione incendi prende in considerazione il fabbricato nel suo complesso indipendentemente da quelle che sono le suddivisioni materiali tra proprietà esclusive e comuni nell’ambito del medesimo. Così, potrà accadere che occorra eseguire delle opere nell’ambito di proprietà esclusive per realizzare la finalità di prevenzione incendi dell’intero complesso e dunque si pone il problema di come attribuire queste spese che avvengono in proprietà private o su beni tipicamente privati ma con beneficio della collettività dei condòmini.

Non esistono soluzioni univoche in considerazione delle diverse tipologie di fabbricati, opere necessarie ed eventuali disposizioni contenute nei regolamenti di condominio. Sarà compito dell’assemblea dei condòmini, consigliata dall’Amministratore, determinare l’effettiva suddivisione delle spese nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1123 c.c.

[1] Ai sensi del D.M. 30 novembre 1983 per “Altezza ai fini antincendi degli edifici civili” si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

A cura della Dott.ssa Bianca Marranzini, responsabile del servizio aggiornamento normativo offerto da Pronext.

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