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Lo scorso maggio 2021 è stato pubblicato il DL 77/2021 riguardante la “Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, che all’art. 48, nell’ambito delle norme per adeguare il codice dei contratti pubblici alle esigenze del PNRR, prevedeva che “Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

DM 3122021 la nuova disciplina BIM negli appalti pubblici

Quindi, il DL 77 chiedeva al Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili di pubblicare un Decreto che stabilisse regole per l’utilizzo di metodi e strumenti BIM ma coordinandole con quelle del citato Decreto BIM.

Tutto questo si è concretizzato lo scorso 2 agosto 2021, con la pubblicazione del DM 312/2021.

L’entrata in vigore del nuovo Decreto è stata immediata, quindi le “nuove” regole si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati a partire dal 3 agosto 2021, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono successivi alla medesima data.

Analizziamo le novità introdotte.

A cura di Pronext, consulting firm di Gruppo Contec attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.

DM 312/2021: Il modello informativo della disciplina BIM

La prima novità riguarda l’introduzione della definizione di “modello informativo”. Nel decreto 2017 infatti il concetto di modello informativo era citato senza ulteriori spiegazioni.

La definizione scelta dal Ministero deriva da quella contenuta nelle UNI EN ISO 19650-1:2019 (standard in materia di Gestione Informativa mediante BIM), che al suo art. 3.3.8 la definisce come “insieme di contenitori informativi strutturati e non strutturati”, laddove il contenitore informativo (art. 3.3.12) è a sua volta definito come “insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all’interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica”. Per completezza, ai nostri fini l’informazione è definita come “rappresentazione reinterpretabile di dati in un modo formalizzato, idoneo per la comunicazione, l’interpretazione o l’elaborazione” (art. 3.3.1).

Distinzione tra Offerta e Piano per la Gestione Informativa

Coerentemente con le norme UNI 11337, il Decreto arriva anche a distinguere correttamente l’Offerta per la Gestione Informativa dal Piano, limitando la prima al momento dell’offerta, mentre il secondo ha natura contrattuale e si riferisce alla fase esecutiva (nuovo art. 2, lett. g). La definizione del Piano per la Gestione Informativa è oggetto della nuova lettera g-bis). La definizione rimane coerente con il testo del 2017, solo precisando che il PGI può essere aggiornato in fase esecutiva.

L’organizzazione della Stazione Appaltante

L’atto organizzativo di cui alla lettera c) dell’art. 3 viene meglio definito rispetto al 2017. Ora è chiaro che si tratta dell’atto che esplicita:

  1. il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali
  2. la identità dei gestori dei dati
  3. la proprietà degli stessi
  4. le modalità di gestione dei conflitti

in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.

Con riferimento al tema dell’interoperabilità il decreto 2021 specifica all’art. 4, comma 1, che le SA devono utilizzare “piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari” (immutato), precisando meglio che i dati sono connessi in “modelli informativi disciplinari e aggregati”, riprendendo anche qui la pratica consolidata.

L’integrazione apportata all’art. 5 risolve invece un problema operativo che aveva costretto (di fatto) molte amministrazioni ad agire in parziale difformità al Decreto del 2017. Il Decreto di agosto 2021 interviene dicendo che la SA può utilizzare facoltativamente metodi e strumenti BIM anche se ha “solo” programmato di adempiere agli obblighi di cui all’art. 3. Viene aggiunta in fondo una precisione, utile ma che forse era già in parte chiara a operatori e commentatori, cioè che questo può avvenire indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere.

Lo scopo è quello di incentivare la Pubblica Amministrazione all’utilizzo di nuovi metodi e strumenti, consentendo loro di fare esperienza, prima dell’introduzione dell’obbligo di cui all’art. 6, che prevede l’estensione alla totalità degli appalti.

Obbligatorietà: nuove soglie e date

Superata la scadenza del 01/01/2021 per i “lavori complessi” di importo uguale o maggiore a 15 milioni, si aggiungono le seguenti scadenze:

  1. per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  2. per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  3. per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Riferimento alle norme UNI EN ISO

Viene per la prima volta fatto esplicito riferimento alle norme UNI EN ISO.

Troviamo infatti il nuovo comma 5-bis, che recita: “Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:

  1. norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
  2. norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;
  3. norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.”

Lo stato di fatto e la documentazione cartacea

Sempre in ottica di agevolazione del passaggio per le stazioni appaltanti, all’art 7, co.1, lett b) viene eliminato l’obbligo di inserire nel capitolato informativo il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti; oggi, questa, è una mera facoltà e non un obbligo.

Nello stesso senso la modifica al comma 4, per cui la documentazione potrà essere fornita anche (non solo) in formato digitale e, in caso di discordanze, prevarrà in quei casi la documentazione cartacea. Questo, ovviamente, sempre in via transitoria, fino a quando non scatterà l’obbligo di cui all’art. 6.

I punteggi premiali

Già all’art. 2 si introduce la definizione di “punteggio premiale”, specificando che si tratta del punteggio eventualmente attribuito dalle SA per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici per la modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Il disposto è poi ripreso e approfondito nel nuovo art. 7-bis. Importante è, ancora una volta, lo stimolo che il Governo ha voluto dare per spingere le PA e operatori privati ad adeguarsi a metodi e strumenti BIM, sempre nel perimetro disegnato dal Codice del 2016.

L’aggiornamento del Decreto BIM/2017 porta chiarimenti su terminologie e metodologie che prima erano in discussione e creavano distacco tra teorie e pratica, un generale allineamento alle pratiche internazionali ed infine, una maggiore e giusta concretezza che porta le amministrazioni ad applicarlo.

Articolo a cura del Dott. Stefano Lappa, Amministratore Delegato Pronext | Gruppo Contec, e Michele Carradori, Responsabile scientifico BIS-Lab® | Gruppo Contec, attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.

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