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Cambia la normativa antincendio per le autorimesse. È in arrivo infatti un ulteriore tassello per il Codice di prevenzione incendi (decreto ministeriale 3 agosto 2015): il 16 ottobre il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) ha approvato la Regola Tecnica Verticale (RTV) sulle autorimesse e per gli asili nido.

Sono interessate le autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011 individuate con il numero 75: “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²”. 

normativa antincendio autorimesse

La nuova normativa antincendio per le autorimesse si applica inoltre sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare.

A cura della Dott.ssa Michela Zanini, Operations Manager di Pronext, consulting firm di Gruppo Contec attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.

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Normativa antincendio per autorimesse: le 11 novità previste nella nuova RTV

Scopri le novità introdotte nel Codice di prevenzione incendi in materia di normativa antincendio per le autorimesse!

1. Scompare la distinzione tra autorimesse pubbliche e private per la messa a punto della strategia antincendio

La precedente RTV definisce quale privata l’autorimessa “il cui uso è riservato ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti, con titolo ad accedervi”, mentre è indicata come pubblica l’autorimessa “la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti”. Nella nuova RTV non vi è traccia di tale distinzione: l’autorimessa viene definita quale l’area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli”.

Un’area di questo genere non va tuttavia considerata autorimessa nei casi in cui:

  • “ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, ecc.)”
  • “il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, ecc.)”

2. La classificazione delle autorimesse avviene anche in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti

Il capitolo V.6.3 prevede diversi criteri per classificare le autorimesse, nonché le aree e le pertinenze delle stesse. In merito alle autorimesse, vengono prese in considerazione non solo la quota dei piani e la superficie lorda ma anche le caratteristiche prevalenti degli occupanti. In base a quest’ultimo criterio, la classificazione risulta essere la seguente:

  • SA: occ= A
  • SB: occ= B
  • SC: autosilo
normativa antincendio autorimesse 2

3. Per classificare l’autorimessa, si farà riferimento ai soli piani destinati ad autorimessa e non più alla quota del fabbricato

Sulla base del criterio della quota di tutti i piani, la nuova normativa antincendio per le autorimesse prevede la seguente classificazione:

  • HA: – 1m ≤ h ≤ 6m
  • HB: – 5m ≤ h ≤ 12m
  • HC: -10m ≤ h ≤ 24m
  • HD: tutti i casi non rientranti nelle classificazioni precedenti

Nel caso in cui i piani di parcamento siano limitati a due, la classificazione HB può avere limite inferiore pari a -6 m. Inoltre, le classificazioni sono di tipo estensivo, nel senso che le classificazioni superiori comprendono quelle inferiori (es. un’autorimessa con quota di tutti i piani h compresa tra + 5 m e + 10 m è classificata HB).

4. Cambiano le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 m2) in compartimenti distinti

Tali depositi, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, vengono classificati con la sigla TM1; nella norma le condizioni previste per la compartimentazione sono meno gravose rispetto alla Regola precedente.

5. In taluni casi è possibile omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (valutazioni Atex)

Nel caso di autorimesse progettate e gestite secondo la nuova normativa antincendio per le autorimesse, è ammesso omettere le valutazioni dettate dal capitolo V.2, relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive.

6. Nella nuova normativa antincendio per autorimesse vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo per la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco

Il nuovo capitolo relativo alla reazione al fuoco statuisce che nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I (Capitolo S.1) a eccezione delle pavimentazioni (N.B.: i rivestimenti a pavimento non sono da intendersi pavimentazioni). In merito alla resistenza al fuoco, la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.6-1. Per le autorimesse isolate possono non essere rispettati i valori minimi previsti in tabella V.6-1.

normativa antincendio autorimesse 7

7. Le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti, comprese quelle verso compartimenti di altre attività, sono più dettagliate

Il capitolo V.6.5.3 prevede che i locali TM1, TM2, TT e SC costituiscano compartimento distinto a eccezione delle aree TM1 inserite in compartimenti SA, AB, HB. Le comunicazioni con l’autorimessa sono disciplinate dalla tabella V.6-2.

normativa antincendio autorimesse 6

8. È fatto divieto di parcheggio nelle autorimesse ai veicoli che trasportano sostanze pericolose

La lettera h) del capitolo V.6.5.5 impone tale divieto, che può essere superato solo in presenza di specifica valutazione del rischio incendio. Viene inoltre indicata la possibilità di parcare i veicoli trasportanti sostanze pericolose in compartimenti specifici, costituenti area a rischio specifico.

9. Viene aggiunto il divieto di parcamento per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica

Secondo la lettera l) del capitolo V.6.5.5, tali veicoli potranno essere parcheggiati nelle autorimesse solo nel caso in cui siano provvisti di quantitativi limitati di carburante.

10. La normativa antincendio per autorimesse introduce una nuova formula per l’incremento del raggio di influenza (Roffset)

Nel capitolo dedicato al controllo di fumi e calore (V.6.5.7) una nuova formula permette di incrementare il raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 m (l’incremento di Roffset è proporzionale all’altezza dei locali stessi).

11. Si introducono norme specifiche in presenza di montauto con occupanti a bordo

Il capitolo V.6.5.8 indica i seguenti requisiti minimi da garantire nel caso di movimentazione di veicoli con montauto con occupanti a bordo:

  • dimensione della cabina che consenta l’apertura delle porte per l’abbandono del veicolo in caso di necessità ed il movimento degli occupanti anche in relazione alle specifiche necessità degli stessi
  • presenza di sistemi di apertura automatica, in caso di emergenza, delle porte di cabina e di piano
  • rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti per gli ascensori per il trasporto delle persone (norme della serie EN 81 o equivalenti)
  • sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza
  • il montauto costituisca compartimento distinto ovvero sia inserito in aree TA provviste di controllo dell’incendio con livello di prestazione IV

Inoltre, il sistema di esodo deve essere definito impiegando la progettazione prestazionale del capitolo “Metodi” della RTO.


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