La crescente attenzione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, unita all’obbligatorietà imposta dal D. Lgs 81/2008 di proteggere contro le cadute dall’alto tutte le lavorazioni eseguite sopra i 2 metri di altezza (calcolata dal piano stabile), ha portato molti comitati regionali a legiferare in materia sicurezza, creando una normativa linea vita ad hoc per ogni regione italiana.
LINEA VITA | NORMATIVA
Norme UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015
La linea vita è un dispositivo anticaduta dall’alto che segue le normative UNI EN 795:2012 (norma dei requisiti per le prestazioni e i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio per singolo utilizzatore) e UNI 11578:2015 (norma tecnica italiana per i dispositivi di ancoraggio permanente). Tramite la predisposizione di ancoraggi e ganci di sicurezza, salvaguarda gli operatori che lavorano in quota, sia nell’edilizia che nelle installazioni. Questo ancoraggio evita le cadute dall’alto, garantendo però libertà di movimento orizzontale.
La linea vita è un dispositivo obbligatorio nel caso di lavori sui tetti, impianti industriali ma anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico e per le periodiche attività di manutenzione e controllo.
In quali regioni vige l’obbligo della Linea Vita?
In particolare le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto e Campania, con leggi e decreti regionali, impongono l’obbligo della Linea Vita, ovvero di presentare un progetto di impianto anticaduta permanente, eseguito da un tecnico abilitato, per ritirare oneri abilitativi, quali concessione edilizia, SCIA.
In queste regioni, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti, nonché l’istallazione di impianti tecnologici in coperture (come gli impianti fotovoltaici e i solari termici) devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
I requisiti comuni delle normative regionali sulla Linea Vita
Ogni regione presenta proprie limitazioni e obblighi sulla Linea Vita, ma, in linea di massima, vengono sempre richiesti:
- planimetria dell’impianto anticaduta con riferimento agli accessi, le zone di transito, etc.
- relazione descrittiva riportante le scelte progettuali, nonché la tipologia dei punti di ancoraggio scelti
- relazione, redatta dal progettista strutturale, con il calcolo dei fissaggi e la verifica che la struttura in posto sia idonea a sopportare i carichi trasmessi dai componenti anticaduta in fase di utilizzo
- schede tecniche/certificazioni dei componenti anticaduta, nonché le schede tecniche/certificazioni dei fissaggi utilizzati
- dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza, redatta dall’installatore, in relazione alle indicazioni del fornitore dei componenti anticaduta, dei fissaggi e delle norme di buona tecnica, nonché alle indicazioni del progettista strutturale
- certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati
L’obbligo della Linea Vita, ovvero della protezione contro le cadute dall’alto, è esteso in tutto il territorio italiano, secondo il D. Lgs. 81/2008, indipendentemente dalle normative regionali sulla Linea Vita, le quali impongono l’ulteriore onere di presentare un progetto di impianto anticaduta per il ritiro dell’onere abilitativo.
Emilia Romagna
- Deliberazione Assemblea Legislativa del 17 dicembre 2013, n. 149
- Legge Regionale del 18 luglio 2014, n. 17 – Art. 47
- Deliberazione della Giunta Regionale del 15 giugno 2015, n. 699
Friuli Venezia Giulia
Legge Regionale del 16 ottobre 2015, n. 24
Liguria
- Legge Regionale del 17 dicembre 2012 , n. 43
- Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale del 15 febbraio 2010, n. 5
Lombardia
- Decreto Regione Lombardia del 14/01/2009, n. 119
- Circolare Regionale del 23/01/2004, n. 4
Marche
Legge Regionale del 22 aprile 2014, n. 7
Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 maggio 2016, n. 6/R
Sicilia
- Assessorato della salute – Circolare 23 luglio 2013, n. 1304
- Indicazioni per l’applicazione del Decreto dell’Assessorato regionale della salute del 5 settembre 2012
- Assessorato della salute – Decreto del 5 settembre 2012, n. 1754
Toscana
- Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65
- Decreto del Presidente della Giunta regionale del 18 dicembre 2013, n. 75/R
- Legge Regionale del 23 dicembre 2003, n. 64
Provincia Autonoma di Trento
- P.A. Trento – Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/- Leg.
- P.A. Trento – Legge Provinciale 9 febbraio 2007, n. 3
Umbria
- Regolamento Regionale del 5 dicembre 2014, n.5
- Legge Regionale del 17 Settembre 2013, n.16
- Regione Umbria – Deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2011, n. 1284
Veneto
- Legge Regionale del 16 marzo 2015, n. 4 (BUR n. 27/2015)
- Deliberazione della Giunta Regionale del 31 gennaio 2012, n. 97
- ALLEGATO A alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012
- ALLEGATO B alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012
- Legge Regionale del 26 giugno 2008, n. 4
Campania
Legge Regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 – “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in Campania”
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