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È ormai consuetudine assodata, come il primo caldo estivo di giugno, assistere alla pubblicazione del DL Semplificazioni poco prima dell’inizio dell’estate. Pubblicato il 31 maggio 2021 ed in vigore dal 01 giugno, il DL 77 – per gli affezionati “DL semplificazioni” – interviene come sempre con deroghe e semplificazioni della normativa in materia di edilizia e lavori pubblici, al fine di ottenere la prima tranche del Recovery Fund e dare inizio ai grandi cantieri.

È composto da 68 articoli e diviso in due parti:

  • la prima che detta disposizioni in materia di Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – individuando i ruoli che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato avranno ed il dialogo europeo
  • la seconda che mira a snellire ed accelerare le procedure e che sicuramente desta più curiosità

A cura della Dott.ssa Bianca Marranzini, responsabile del servizio aggiornamento normativo offerto da Pronext, consulting firm di Gruppo Contec attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.

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Il DL Semplificazioni in Pillole: analisi del Decreto Semplificazioni e del testo pubblicato in Gazzetta

Ecco le novità rilevanti in 7 pillole:

Art. 17 e ss. | Commissione tecnica VIA e velocizzazione della procedura

Entro due mesi dall’entrata in vigore del DL, viene istituita una Commissione Tecnica, impegnata a tempo pieno, formata da un numero massimo 40 unità con esperienza nella valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica. La durata dell’incarico è di 5 anni e la nomina è rinnovabile solo una volta. È prevista la sostituzione degli stessi in caso di inerzia.

I tempi relativi alla procedura di VIA sono ridotti: al massimo potranno durare 130 giorni.

Art. 30 e ss. | Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, vengono facilitate le procedure autorizzative che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’istallazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo energia elettrica, bonifica dei siti contaminati, repowering degli impianti esistenti.

Art. 33 e ss. | Superbonus 110%

Al fine di velocizzare le procedure di circa tre mesi, i lavori di ristrutturazione che non comportano demolizioni e ricostruzione, potranno essere realizzati con la sola Cila. Inoltre, il tecnico non sarà più tenuto ad accertare preventivamente “lo stato legittimo” di regolarità dell’immobile e di assenza di violazioni.

Maxibonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche a favore degli ultra sessantacinquenni, purché l’intervento sia abbinato ad altro al fine del superbonus.

Art. 48 e ss. | Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici

  • Possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando anche nei settori speciali in presenza di motivi di estrema urgenza, qualora questi mettano a rischio il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
  • viene ammesso l’affidamento dell’appalto integrato anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica;
  • le stazioni appaltanti possono prevedere un “punteggio premiale” per l’uso di metodi e strumenti elettronici nella progettazione: è richiesto inoltre che i formati della documentazione progettuale caricata sulle piattaforme interoperabili, sia aperto, al fine di garantire la conoscenza tra i fornitori di tecnologie e tra i progettisti. Spetta al Ministero delle infrastrutture stabilire le regole per l’utilizzo di tali strumenti;
  • il tetto del subappalto viene alzato dal 40% a 50% fino al 31 ottobre 2021, non è ammessa l’integrale cessione a terzi dell’esecuzione del contratto; il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi previsti nel contratto di appalto principale;
  • dal 1°novembre 2021 spetterà alle stazioni appaltanti indicare nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni che potranno essere oggetto di subappalto, fatta salva l’esecuzione della prestazione principale, la quale resta in capo al contraente principale;
  • il contraente principale ed il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
  • possibilità riconosciuta in capo alla stazione appaltante di disporre un premio – “premio di accelerazione” – a favore dell’appaltatore in caso di ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattuale

Art. 51 | Modifiche al DL n. 76 del 16 luglio 2020 – DL semplificazioni 2020

Molto importante, soprattutto per la fase post Covid-19 che ci stiamo trovando a vivere, il cui impatto lo stiamo subendo e lo subiremo nei prossimi mesi, è il contenuto dell’art. 51, il quale prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 delle deroghe introdotte dal vecchio DL semplificazioni nell’ambito degli appalti sottosoglia. Pertanto, la scadenza prevista a fine anno è spostata al 30 giugno 2023.

Altro elemento di novità sono le soglie previste per le procedure, le quali sono modificate nel modo seguente:

  • Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e la progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
  • Procedure negoziate con la consultazione di almeno 5 operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria, di importo pari o superiore a 139.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016 e per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro;
  • Procedure negoziate con consultazione di almeno 10 operatori economici, per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

Sempre l’art. 51 proroga al 30 giugno 2023 la possibilità di invocare l’urgenza come motivo di sospensione dei lavori. Alla stessa data è esteso l’obbligo di nomina del collegio consultivo tecnico ed è previsto che il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, dovrà emanare apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali ed i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del cct.

Art. 52 | Modifiche al DL n. 32 di aprile 2019 – DL sblocca cantieri 2019

La sospensione del Codice appalti prevista dal DL sblocca cantieri viene prorogata al 30 giugno 2023. Fatta eccezione per le opere del PNRR, i Comuni non capoluogo potranno procedere all’affidamento delle opere con gli appalti integrati. Continua fino a giugno 2023 l’applicazione “dell’inversione procedimentale”, ovvero della possibilità di valutare le offerte ancor prima della verifica dei requisiti delle imprese.

Resta la possibilità di appaltare la manutenzione ordinaria e straordinaria anche senza il progetto esecutivo fino a giugno 2023.

Art. 62 | Modifiche alla disciplina del silenzio assenso

L’articolo interviene in materia del silenzio assenso disciplinato dalla legge 241/1990 l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, di rilasciare in via telematica un’attestazione che certifichi il decorso dei termini del procedimento e quindi l’accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato.

Conclusioni

In questo momento la norma è all’esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati per poi passare al Senato al fine di concludere entro 60 giorni l’iter di conversione in Legge. Sono varie le associazioni di categoria che sperano in un intervento del Parlamento che faccia un po’ di ordine e/o modifichi in parte il contenuto del Decreto.

L’Ance, ad esempio, teme che l’eventuale assenza di una disciplina transitoria tra l’applicazione della normativa ad oggi in essere e l’adozione della nuova legge, possa creare confusione nelle Stazioni Appaltanti, le quali, prima di bandire una gara in questi prossimi mesi, aspetteranno la definitiva conversione in Legge del Decreto Semplificazioni.

Altri, non vedono di buon occhio la possibilità di far godere del Superbonus anche gli immobili abusivi visto quanto previsto dal DL 77/2021, secondo il quale non è più necessario che il tecnico accerti preventivamente lo stato di legittimità dell’immobile.

Non ci resta che aspettare e vedere cosa ne uscirà fuori dalle consultazioni, al fine di goderci la consueta lettura estiva sotto l’ombrellone della nuova legge di conversione del DL Semplificazioni 2021!


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