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Cosa troverai in questo articolo? Utili informazioni sull’obbligo del tachigrafo digitale e sulla relativa normativa, ma anche alcuni cenni sull’evoluzione del cronotachigrafo obbligatorio e non, fino alla nuova frontiera del “cronotachigrafo intelligente”.

Cronotachigrafo obbligatorio: la normativa

cronotachigrafo digitale normativa

La sicurezza sociale nel trasporto su strada di passeggeri e merci è disciplinata dalla normativa comunitaria. A questa rimanda il Codice della Strada: sia per la durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci e i relativi controlli, sia per le caratteristiche e le modalità d’impiego sia del cronotachigrafo obbligatorio sia di quello per cui non vige un obbligo.

Regolamento CE n. 3820/85 Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Regolamento CE n. 3821/85 Relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
Regolamento CE n. 561/06 Armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Regolamento CE n. 581/10 Periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente
Regolamento CE n. 165/14 Sui tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, abroga il Regolamento (CE) n. 3821/85 e modifica il n. 561/2006
Regolamento (UE) n.799/16 Applica il Regolamento (CE) n. 165/14 su costruzione, collaudo, montaggio, funzionamento e riparazione dei tachigrafi
Regolamento (UE) n.502/18 Modifica il Regolamento (UE) n. 799/16 su costruzione, collaudo, montaggio, funzionamento e riparazione dei tachigrafi

Carta tachigrafica del conducente, azienda, officina e autorità: come funziona

La carta tachigrafica, o smart card, è un documento composto da memoria digitale e da una tessera magnetica con i dati che servono per il trasporto su camion. Le carte tachigrafiche contengono tutte le informazioni necessarie sul veicolo, sul conducente ma anche sull’azienda.  Nella carta tachigrafica sono memorizzati il luogo di partenza, le caratteristiche del veicolo, le ore di guida e di riposo dell’autista e così via. I dati sul mezzo devono essere conservati per un anno, mentre il badge dell’autotrasportatore registra le attività degli ultimi 28 giorni.

Il cronotachigrafo: cos’è e quando è obbligatorio

Il cronotachigrafo è un dispositivo che consente di registrare i dati su tempi, distanze e velocità durante la percorrenza, da esibire alle autorità competenti in caso di controllo.

Il cronotachigrafo obbligatorio c’è per tutti i veicoli professionali immatricolarti nei Paesi UE che trasportano merci di massa superiore a 3,5 t e gli autobus con più di 9 posti che operano su percorsi superiori a 50 km.

Si tratta di una sorta di “diario di bordo” che registra velocità, periodi di guida e risposo dei conducenti, attraverso il quale le autorità possono controllare il rispetto dei limiti in materia, stabiliti dalle normative comunitarie al fine di favorire un corretto equilibrio tra veglia e sonno, quindi una guida più sicura.

carta termica per tachigrafi digitali

CARTA TERMICA PER TACHIGRAFI DIGITALI

  • Applicabile universalmente
  • Approvazione EU
  • Pellicola protettiva sulla superficie cartacea
  • Resistente alle alte temperature
  • Leggibile fino a 10 anni

Dal cronotachigrafo analogico all’obbligo del tachigrafo digitale

Il primo cronotachigrafo obbligatorio introdotto nei veicoli professionali è stato quello analogico, un dispositivo ancora presente nei mezzi immatricolati prima del 2006. Il dispositivo impiega i cosiddetti fogli di registrazione, dei dischetti in cartoncino da compilare a mano e da inserire nello strumento di scrittura, all’interno del quale un pennino segna sul cartoncino le informazioni richieste dalla normativa.

A seguito di successive proroghe, dal 1° maggio 2006 è stata disposta per i veicoli di nuova immatricolazione la sostituzione del cronotachigrafo analogico con l’obbligo del tachigrafo digitale. La normativa intende così ridurre i fenomeni di manomissione dei dati e favorire un maggiore rispetto della regole sui tempi di guida e di riposo.

La novità consiste nell’archiviazione dei dischetti cartacei, sostituiti da card elettroniche in grado di memorizzare tutti i dati che prima venivano registrati sui dischetti. Ogni conducente deve essere in possesso della propria card elettronica – emessa dalla Camera di Commercio territorialmente competente ogni 5 anni – da inserire nel cronotachigrafo digitale presente nel veicolo.

La carta tachigrafica conducente

La carta tachigrafica conducente è la carta personale dell’autista del veicolo, riconoscibile dallo sfondo bianco, sulla quale sono memorizzati i dati del conducente, tempi di guida, tempi di riposo, targa del veicolo, chilometri percorsi, errori ed eventi. La normativa sul tachigrafo digitale stabilisce che i dati devono essere scaricati entro 28 giorni.

La carta dell’azienda

Oltre alla carta conducente, è prevista una card per l’impresa di autotrasporto di merci o persone (sfondo giallo), valida per 5 anni. Entro 90 giorni l’impresa deve salvare in un supporto esterno i dati contenuti nel cronotachigrafo digitale a bordo di ogni mezzo in suo possesso e conservarli per almeno un anno. La carta tachigrafica aziendale è obbligatoria.

La carta dell’officina

Nelle officine o “centri tecnici”, ogni addetto al montaggio, prima taratura, riparazione e sostituzione del cronotachigrafo digitale deve essere in possesso di una propria carta tachigrafica (sfondo rosso), valida per un anno. Il centro tecnico, prima di sostituire o ritirare il cronotachigrafo digitale di un veicolo, ha l’obbligo di scaricare i dati contenuti, salvarli e conservarli per un anno in una copia di sicurezza, da distruggere allo scadere del termine.

La carta dell’autorità di controllo

Le autorità di controllo sono in possesso di una carta tachigrafica (sfondo azzurro) per la verifica dei dati memorizzati nel cronotachigrafo digitale, mediante la stampa di un apposito scontrino.

Tempi di guida e di riposo: le novità della normativa sull’obbligo del cronotachigrafo digitale

La normativa sull’obbligo del cronotachigrafo digitale (Regolamento CE n. 561/2006) ha modificato anche le regole sui tempi di guida e di risposo del conducente:

  • resta invariato il massimo tempo di guida di 90 ore nell’arco di due settimane, ma viene introdotto il limite settimanale delle 56 ore;
  • resta invariato il riposo giornaliero regolare di 11 ore e la possibilità di frazionarlo portandolo a 12 ore in totale, ma la suddivisione può prevedere al massimo due periodi: il primo di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore senza interruzioni;
  • resta invariata anche la durata delle interruzioni fra due periodi di guida in 45 minuti, ma la possibilità di frazionamento passa a due volte: la prima di almeno 15 minuti e la seconda di almeno 30.

In arrivo il cronotachigrafo intelligente

cronotachigrafo intelligente

L’UE ha rinviato al 15 giugno 2019 l’installazione dei cronotachigrafi “intelligenti” introdotti dal Regolamento CE n. 165/14 nei veicoli di nuova immatricolazione (i veicoli immatricolati anteriormente avranno tempo fino al 2031).

I nuovi dispositivi saranno decisamente più evoluti rispetto ai cronotachigrafi digitali, apportando numerose innovazioni tecnologiche. Prima su tutte l’utilizzo della geolocalizzazione, ovvero la registrazione dell’ubicazione attraverso un sistema di posizionamento satellitare che consente di registrare in modo automatico i dati sulla posizione del veicolo ogni 3 ore.

I cronotachigrafi intelligenti potranno comunicare a distanza con le autorità di controllo attraverso apparecchi elettronici inseriti a bordo del veicolo che registreranno automaticamente velocità, posizione iniziale e finale, consentendo di verificare tempi di guida e di riposo del conducente e di scaricare i dati da remoto.

Inoltre, i nuovi dispositivi potranno disporre di un’interfaccia – facoltativa – che permette l’integrazione nei sistemi di trasporto intelligenti.

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  • Leggibile fino a 10 anni

Revisione e scadenza cronotachigrafo obbligatoria ogni 2 anni

L’Unione Europea ha deciso di procedere alla realizzazione ed alla diffusione del cronotachigrafo per il controllo più affidabile e sicuro dei trasportatori, grazie alla nuova tecnologia digitale. Ogni singolo dispositivo di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale), indipendentemente da guasti o difetti di funzionamento, deve essere sottoposto a controllo ogni 2 anni presso un´officina o un centro tecnico autorizzato che deve:

  • apporre sul’apparecchio un apposito sigillo recante un marchio uniforme;
  • rilasciare all’utente un’attestazione da esibire agli UMC quando il veicolo è sottoposto a revisione ai sensi dell´art. 80 C.d.S..

Il cronotachigrafo deve essere controllato ogni 2 anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi e la carta va esibita in occasione della revisione periodica prevista dall’art. 11, comma 9, Legge 4 aprile 2012, n. 35.

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