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Gli interventi, i lavori e gli automezzi di servizio che intervengono sulle strade pubbliche possono costituire un pericolo per gli automobilisti in strada. Per questo devono essere oggetto di segnaletica adeguata e regolamentare. Questi veicoli devono essere riconoscibili e visibili, con elementi luminosi e catarifrangenti.

Cantieri stradali: delimitazione, segnaletica e deposito materiali

Il cantiere stradale è un ambiente di lavoro complesso che deve rispettare regole per garantire la sicurezza dei lavoratori ma anche degli utenti che frequentano strade e marciapiedi. Non si limita all’esecuzione di lavori, legata alla concessione amministrativa da parte dell’ente proprietario o concessionario della strada, ma anche la presenza di una qualsiasi anomalia o ostacolo che si trova in sede stradale.

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Che tipo di cantiere stradale devi organizzare? Cantieri stradali grandi e medio-piccoli

Ogni tipo di cantiere deve seguire una regolamentazione specifica. Per i grandi cantieri è necessaria la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento e la designazione di un tecnico competente per la gestione della sicurezza in cantiere.

Per i cantieri “medio-piccoli”, invece,  serve solo un piano operativo di sicurezza a cura dell’impresa esecutrice.

La gestione della sicurezza nei cantieri deve comunque rispettare delle regole generali per la corretta gestione della sicurezza.

Quali sono le attrezzature e la normativa di sicurezza per i lavori stradali pubblici (1)

Occorre tener conto di:

  • tipo di strada e le sue caratteristiche urbanistiche (numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsie di emergenza o banchina, ecc.)
  • la natura e la durata della situazione (la durata del cantiere)
  • l’importanza del cantiere, in funzione degli effetti sulla circolazione e dell’ingombro sulla strada
  • la visibilità legata a particolari condizioni ambientali (pioggia, neve, nebbia, ecc.)
  • la localizzazione: ambito urbano, strade a raso o su opere d’arte, punti singolari come intersezioni o svincoli, ecc.;
  • la velocità e la tipologia del traffico
  • l’esecuzione di lavori in ambienti differenti e nuovi, con caratteristiche e posizioni variabili condizionanti la sicurezza (scuole, ospedali, altri servizi)
  • l’elevata probabilità di realizzazione di situazioni impreviste.

Il quadro normativo per i lavori stradali: dal codice della strada in poi

Sono diverse le norme che si esprimono sui lavori stradali, dall’ Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali del codice della strada ai vari decreti per la giusta segnalazione, ti segnaliamo le norme da conoscere assolutamente (e approfondire) per chi lavora in questo settore.

Nell’art. 21 del Codice della Strada si parla delle opere, depositi e cantieri stradali, e si afferma che chiunque esegua lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità e ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

Nel Capo I del Titolo II all’art.14 del Codice della Strada, ovvero il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

  • alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  • al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
  • alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Il D.M. 10 luglio 2002 indica i criteri e le modalità per il segnalamento di cantieri temporanei e definisce i principi fondamentali della messa in opera della Segnaletica Temporanea. Si fa riferimento ai principi di:

  • visibilità legata alla conformazione della strada (es. presenza di curve o di dislivelli, ecc.)
  • particolari condizioni ambientali,
  • velocità e tipologia del traffico.

Il D.P.R. 495/92, art. 31, comma 5 definisce i mezzi di delimitazione del cantiere:

Cantieri stradali: il quadro normativo sulla segnaletica di sicurezza per i lavori pubblici

I cantieri fissi e mobili possono essere un problema per la sicurezza stradale, se non sono sufficientemente protetti segnalati. Per questo condividiamo il quadro normativo vigente sulla segnaletica stradale nei cantieri:

  • Decreto Interministeriale 4/3/2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
  • D.M. 12/12/2011 n. 420 Misure di sicurezza temporanea da applicare a tratti interessati da lavori stradali ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 35/2011.
  • D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporane
  • D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada (CdS)
  • D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada

I cantieri vengono suddivisi in:

  • cantiere fisso, ovvero un cantiere che non si sposta per diverse ore e rimane stabile.
  • cantiere mobile, caratterizzato dalla mobilità continua ed è seguito da veicoli segnalatori adeguatamente allestiti.
  • segnali e dispositivi segnaletici verticali temporanei per indicare pericolo o altre informazioni provvisorie, solitamente hanno il fondo giallo.

L’Art. 30 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (Segnalamento temporaneo) dice che gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici. La segnaletica deve fornire istruzioni esplicative degli elementi principali del segnalamento temporaneo con richiami delle norme regolamentari, seguendo le caratteristiche dei segnali e dispositivi temporanei della normativa e gli schemi di segnalamento corrispondenti ai diversi casi (cantieri fissi, cantieri mobili, incidenti).

La relazione ricorda, con riferimento alla normativa, i principi del segnalamento temporaneo:

  • adattamento al tipo di strada per garantire visibilità
  • coerenza, con medesimi segnali e criteri di posa
  • credibilità
  • visibilità e leggibilità.

FAQ: Cartelli stradali e segnaletica da normativa. Tutto ciò che c’è da sapere

Segnali stradali: come devono essere posizionati i cartelli stradali?

I segnali stradali devono rispettare caratteristiche tecniche e posizionamenti specifici, stabiliti dal Regolamento di attuazione al Codice della Strada.

Il Regolamento di attuazione al Codice della Strada dedica l’art. 81 all’installazione dei segnali verticali disciplinati dall’art. 39 del codice, stabilisce che i segnali stradali vengono installati quasi sempre sul lato destro della strada. Nei tratti di strada simili, nei limiti delle effettive possibilità materiali, i segnali devono essere installati alla stessa altezza, intendendosi per altezza dal suolo quella del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.

Per quanto riguarda i segnali laterali, il comma 5 dell’art. 81 prevede che: “l’altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, i segnali possono essere posti ad altezza superiore, non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.”

I segnali stradali possono essere comprati soltanto presso le ditte che vendono cartelli autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero deve garantire la conformità dei cartelli alla normativa europea, autorizza la costruzione e produzione degli stessi.

Per saper se la segnaletica stradale che hai acquistato è a norma, deve riportare sul retro inciso in maniera indelebile, le seguenti informazioni:

  • ditta costruttrice e dell’eventuale rivenditore
  • l’anno di fabbricazione
  • l’indicazione della relativa certificazione di prodotto conforme ai requisiti di legge
  • l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il produttore del cartello deve provvedere a marchiarlo inserendo il suo logotipo (la sigla identificativa della ditta) e la data con mese e anno di fabbricazione. Questi dati devono essere impressi sul retro del segnale in modo indelebile.

Sicurezza del mezzo di lavoro per i lavori stradali

Tutti i mezzi di intervento, lavoro e servizio, che intervengono in strade pubbliche possono costituire un vero pericolo per gli utenti della strada, ma devono anche garantire la tutela dei lavoratori nei cantieri. Per questo motivo devono essere oggetto di segnaletica adeguata e regolamentare. Questi veicoli devono essere riconoscibili e visibili.

  • Illuminazione: una luce rotante arancione, per determinate situazioni di lavoro (situazioni di emergenza, quando si entra o si esce da una zona di lavoro, quando si utilizza la corsia di emergenza)
  • Un segnale di pericolo o un segno di prescrizione, con una freccia orizzontale lampeggiante per segnalare eventuali pericoli.
  • Nastri adesivi di avvertenza retroriflettenti, rosse e bianche.
  • Kit per marchiare e altro equipaggiamento
    Sono disponibili altre attrezzature aggiuntive per aumentare la sicurezza del sito, del veicolo o degli utenti della strada, come gli allarmi di backup sono obbligatori sui veicoli e sui macchinari dei lavori pubblici .
  • DPI (dispositivi di protezione individuale)
    Al fine di garantire la protezione degli agenti presenti nel veicolo è necessario fornire loro un minimo di attrezzature e materiali:
  • Un kit di pronto soccorso per pronto soccorso urgente
  • Dispositivi di protezione individuale
    • guanti da lavoro
    • maschere di protezione delle vie respiratori
    • caschi da cantiere
    • paraorecchie
    • tute protettive

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