Skip to main content

Esistono dei limiti per le agevolazioni fiscali per edifici e impianti sportivi oppure l’accesso al Superbonus 110% è consentito a qualunque condizione? Per l’Agenzia delle Entrate anche le associazioni e società sportive dilettantistiche possono accedere al Superbonus, ma limitatamente ai lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Massimo Mira – Avvocato Civilista

L’avvocato Mira, con studio in Bolzano e Ortisei, si occupa prevalentemente di diritto delle obbligazioni e dei contratti, di appalto, di diritti reali, di risarcimento del danno, di successioni ed eredità, di diritto di famiglia, nonché di tutela del credito, esecuzioni e procedure concorsuali, tutelando sia in sede giudiziale, che stragiudiziale, gli interessi di clienti privati e aziendali.

Scrive inoltre articoli dedicati ad artigiani e professionisti per cercare di rendere più comprensibili le normative specifiche del settore e per evidenziare eventuali novità legislative e interpretative.

Esempio pratico: Superbonus 110% detrazione lavori negli impianti sportivi

La vicenda che analizziamo riguarda una società sportiva dilettantistica che svolge la propria attività in un centro sportivo formato da diverse strutture, che detiene a titolo di locazione. Le strutture del centro sono dotate di un impianto di riscaldamento obsoleto che serve tutta la struttura (piscine, sale fitness e reception) ed anche gli spogliatoi (che sono l’elemento che consuma più energia e calore dell’impianto). Gli spogliatoi non sono indipendenti ma inseriti all’interno della struttura centro sportivo.

La società sportiva, con l’auspicio di avvalersi dei benefici fiscali per sostituire l’impianto di riscaldamento con un più moderno impianto di climatizzazione, si è rivolta a degli specialistici per definire la tipologia di interventi da poter attuare.

Gli architetti e termotecnici interpellati, però, hanno escluso la possibilità di ristrutturare gli spogliatoi interni poiché a loro parere, se anche la sostituzione della sola caldaia permettesse di migliorare la classe energetica degli spogliatori (aumentandola di 2 classi), ci sarebbe una serie di elementi che lascerebbero loro delle perplessità. Inoltre, con l’installazione del fotovoltaico sul tetto, l’efficientamento diverrebbe molto importante, ma il fotovoltaico non sarebbe trainante.

Sempre secondo il parere dei professionisti, poi, l’immobile locato non sarebbe adatto al Superbonus in quanto non vi sono spogliatoi e relativi impianti separati dal resto della struttura immobiliare. Gli spogliatoi si trovano all’interno del palazzetto della struttura e non esterni ed indipendenti. Per tali ragioni, non vi sarebbe il rispetto della normativa che prevede l’agevolazione solo sugli spogliatoi.

L’intenzione della società sportiva era di sostituire la caldaia che non solo fornisce gli spogliatoi (anche se lo fa prevalentemente rispetto al resto della struttura per acqua calda sanitaria), ma anche il riscaldamento ed il raffrescamento dell’intera palestra (climatizzazione).

Per la società si pone, pertanto, un duplice dubbio:

  1. se la sostituzione della sola caldaia e relativi impianti di climatizzazione, oltre all’installazione del fotovoltaico, possa essere percorsa ai fini di ottenere il beneficio fiscale;
  2. se, a tal proposito, è necessario presentare l’APE o sia possibile produrre altra documentazione in luogo dell’Attestato di Prestazione Energetica.

Vediamo di seguito cosa indicano le disposizioni.

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, successivamente, modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) e dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito con modificazione con legge 29 luglio 2021, n. 108), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L’articolo 119, comma 9, prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del medesimo articolo, si applichino anche alle “(…) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.

Per potersi avvalere del beneficio il legislatore pone un’unica condizione di tipo soggettivo: la spesa deve essere sostenuta da chi risulta, in base ad un titolo idoneo, proprietario o detentore dell’immobile fin dall’avvio dei lavori, ovvero dal momento del sostenimento della spesa, se precedente.

Più precisamente, il beneficiario dell’agevolazione può, in via alternativa:

  • essere titolare di un diritto reale sull’immobile, anche di godimento;
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o ad un contratto di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

In presenza di quest’ultima condizione, la normativa tributaria citata consente alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche – iscritte nell’apposito registro istituito presso il CONI – di avvalersi della detrazione del 110 per cento della spesa sostenuta per gli interventi di cui all’articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto n. 34 del 2020 con riguardo agli immobili adibiti a spogliatoio, in toto o in parte.

Nel caso in esame, peraltro, la società afferma di voler sostituire l’impianto di climatizzazione esistente, che serve l’intera struttura, e non il solo locale spogliatoio, ed aggiunge che intende utilizzare anche un impianto fotovoltaico. Inoltre, accenna all’installazione del fotovoltaico (intervento che non rientra tra i cd. trainanti) sul tetto che a suo parere renderebbe più significativo l’impatto in termini di efficientamento energetico.

Si evidenzia però che per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Tanto considerato, si ritiene che la sostituzione dell’impianto di climatizzazione che serve, oltre allo spogliatoio, anche il resto dell’immobile in cui esso si trova, con un analogo impianto – che rispetti i criteri energetici previsti – non esclude il contribuente dal beneficio, sebbene lo stesso risulti limitato alle spese sostenute in relazione alla climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell’immobile adibita allo spogliatoio.

Nel rispetto di tale preclusione va esaminato il dato testuale di cui al comma 1 del citato articolo 119, laddove alle lettere b) e c) ammette la possibilità di usufruire del superbonus per le spese sostenute, nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, “(…) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6”.

Conseguentemente, posto che la società intende realizzare un impianto unico per l’intero immobile utilizzato dal centro sportivo e il beneficio riguarda solo immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, si ritiene che l’agevolazione debba essere commisurata ai soli locali o parte di immobili attualmente destinati a spogliatoio, sempre che l’impianto che si va a sostituire serva anche i predetti locali.

Ne consegue che nella fattispecie in esame, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa agevolativa (tra cui anche il raggiungimento degli obiettivi energetici sull’edificio risultante dall’intervento) e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto, la società potrà fruire del Superbonus, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio.

Atteso che l’intervento di risparmio energetico riguarderà l’intero edificio e non solo la parte di edificio adibita a spogliatoio, la società ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte dell’edificio adibita a spogliatoio da quelle riferite all’intervento realizzato sulla restante parte dell’edificio medesimo. In alternativa, dovrà essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi le predette spese rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Per quanto concerne il quesito se sia necessario presentare l’APE, o sia possibile produrre altra documentazione in luogo dell’Attestato di Prestazione Energetica, considerato che la parte dell’edificio adibita a spogliatoi non costituisce una autonoma unità immobiliare, si ritiene che la certificazione energetica (APE) ante e post lavori debba riguardare l’intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio.

Interventi su singola unità immobiliare e pertinenze – parziale modifica della precedente disciplina

Il caso nasce da un soggetto, comproprietario, con altra persona fisica, di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d’uso “autorimessa”, e una accatastata C/2, con destinazione d’uso “magazzino”.

Il soggetto intende effettuare sull’edificio interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico (isolamento termico delle pareti esterne, sostituzione della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione dell’impianto fotovoltaico e del relativo sistema di accumulo) e usufruire del regime agevolato previsto dall’articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

Al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d’uso di una porzione del “magazzino”, con creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.

Ciò posto, ci si chiede quale sia il numero di unità immobiliari da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei limiti di spesa per gli interventi ammissibili al regime agevolato.

Relativamente agli interventi ammessi al beneficio, nella circolare n. 24/E del 2020 della Agenzia delle Entrate viene precisato che, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici indicati nel comma 1 dell’articolo 119 e agli interventi antisismici indicati nel comma 4 (cd. Interventi “trainanti”), e ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. Interventi “trainati”) indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119.

La citata circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che la detrazione spetta in relazione agli interventi realizzati, tra l’altro, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati) ed i cui limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

In linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ai fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un’unica unità vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni. Il medesimo criterio, come chiarito con la citata circolare n. 30/E del 2020, va applicato anche ai fini del Superbonus.

Con riferimento al caso di specie relativo ad un edificio residenziale unifamiliare in quanto il soggetto interessato è comproprietario di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata e da due pertinenze, dunque, il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96.000,00 considerando la singola unità residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali (nel rispetto, ovviamente, di tutti i requisiti e adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Analogamente, con riferimento ai prospettati interventi di efficientamento energetico, il soggetto potrà fruire di un limite di spesa di 50.000,00 euro per l’isolamento termico delle pareti esterne, 30.000,00 euro per la sostituzione della centrale termica, 54.545,00 euro per la sostituzione degli infissi, 48.000,00 euro per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e 48.000,00 euro per l’installazione del relativo sistema di accumulo.

Si fa comunque presente che, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 119 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a euro 48.000,00 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400,00 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dell’articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600,00 per ogni kW di potenza nominale.

Riguardo alle unità immobiliari, quali categorie catastali sono ammesse al Superbonus?

Sono ammesse al bonus tutte le destinazioni residenziali, tranne quelle precluse ai sensi del comma 15-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (cioè le categorie A/1, A/8 e A/9 non aperte al pubblico) quando titolare dell’intervento sia una persona fisica.

Tale limitazione non si applica per gli altri soggetti ammessi al Superbonus dal comma 9, art. 119 del D.L. 34/2020, quali Onlus, IACP ed enti similari, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.

Inoltre, possono accedere i proprietari di unità non residenziali nel solo caso di intervento condominiale in edificio con destinazione residenziale per più del 50% della superficie.

Restano escluse altresì le unità classificate nella categoria catastale provvisoria F/3 (Unità in corso di costruzione).

Negli edifici vincolati, o edifici ante 1946, è possibile conseguire i requisiti minimi delle pareti verticali derogando al rispetto dei valori richiesti?

Il comma 2, art. 119 del D.L. 34/2020 dispone che gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 – di norma soggetti ad aliquote di detrazione inferiori (quindi gli interventi che possono essere “trainati”) – possono usufruire della maggiorazione al 110% anche se non eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, nei seguenti casi:

1) l’edificio sia sottoposto ad almeno un vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. L.vo 42/2004;

2) gli interventi trainanti non possano essere eseguiti perché vietati da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali.