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La disciplina legislativa posta a garanzia dei crediti di lavoro negli appalti ha subito nel tempo importanti modifiche. Oggi tutto gira intorno a due norme fondamentali: l’articolo 1676 del codice civile e l’articolo 29, comma 2, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. In tema di appalti, è particolarmente arduo il contemperamento tra le esigenze di tutelare i lavoratori, a prescindere dal datore di lavoro, e quelle dell’impresa, di adattare la struttura produttiva in base a criteri organizzativi ed economici.

La responsabilità negli appalti è legata a responsabilità solidale e a diverse norme e articoli, dal codice civile con l’articolo 1676, ma anche l’articolo 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, la legge 20 aprile 2017 n. 49 ecc. La legge nel valutare l’operazione economica complessa che si realizza con il contratto di appalto e che coinvolge i contratti di lavoro, riconosce la sussistenza di un interesse comune in capo al committente e all’appaltatore, ed è tale interesse a giustificare l’operare della solidarietà.

L’UNI ha creato la nuova UNI EN 17687, scopriamola insieme.

Questo articolo è pubblicato in collaborazione con UNI – l’Ente Italiano di Normazione, che da più di 100 anni svolge attività di normazione tecnica al servizio del sistema produttivo, economico e sociale del Paese.

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