La marcatura CE dei prodotti da costruzione è disciplinata dal Regolamento (UE) 305/2011 “CPR” (Construction Products Regulation) che abroga la Direttiva 89/106/CEE “CPD”, entrato in vigore il 1° luglio 2013 e recepito nella normativa italiana con il D. Lgs. 16 giugno 2017, n°106.
Il Regolamento Europeo n. 305/2011/CE impone l’obbligo della marcatura CE su materiali da costruzione. Prodotti e kit che vengono utilizzati nelle costruzioni (o in parti di esse) le cui prestazioni incidono sulla funzioni della costruzione finale, devono sempre essere certificate CE.
Il Regolamento ha l’obiettivo di facilitare la libera circolazione dei prodotti da costruzione e di garantire il mantenimento e la costanza delle prestazioni dichiarate dal produttore.
La marcatura CE dei prodotti da costruzione permette al produttore di garantire che la prestazione venduta è esattamente quella dichiarata e che è stata ottenuta applicando un’appropriata e specifica tecnica europea.
La marcatura CE è apposta sulla base di:
- Norme Armonizzate (EN) adottate dal CEN/CENELEC a seguito di mandato della Commissione Europea
- Valutazione Tecnica Europea (ETA – European Technical Assestment): valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, effettuata in conformità al relativo Documento per la Valutazione Europea (EAD).
Marcatura CE dei prodotti da costruzione: le Norme Armonizzate (EN)
Le Norme Armonizzate stabiliscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Le EN vengono tradotte negli Stati dell’Unione Europea dagli enti nazionali di unificazione (per l’Italia dall’UNI).
L’elenco delle Norme Armonizzate pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. Controlla i dati qui >
Obbligo marcatura CE sui materiali da costruzione: come apporre la marcatura CE su un prodotto innovativo
Per poter apporre la marcatura CE su un prodotto innovativo per il quale non è ancora disponibile una norma europea armonizzata, occorre ottenere il rilascio di una Valutazione Tecnica Europea (ETA: European Technical Assessment) da parte di un Organismo per la Valutazione Tecnica (TAB: Technical Assessment Body).
L’ETA si basa su un accordo fra il produttore e il TAB riguardante le caratteristiche per le quali il produttore intende dichiarare le prestazioni e che possono essere rilevanti per l’impiego previsto.
L’ETA è di proprietà del fabbricante che lo ha richiesto ed è specificatamente rilasciato per una tipologia di prodotto, in coerenza con i documenti per la valutazione tecnica (EAD) o con le linee guida per il rilascio degli ETA (ETAG).
I documenti per la valutazione tecnica (EAD) vengono adottati ed elaborati dai TAB e può essere considerata una pre-normativa per i prodotti innovativi. Il documento EAD costituisce obbligatoriamente la base per la redazione delle EN.
Come ottenere la marcatura CE dei prodotti da costruzione
Nella seguente tabella un riassunto delle due possibili strade per l’ottenimento della marcatura CE:
CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA | CERTIFICAZIONE VOLONTARIA | |
SPECIFICA TECNICA | Norme armonizzate | EAD |
Chi la richiede? | Commissione Europea | Produttore |
Chi la redige? | CEN – CENELEC | TAB |
Come è fatta? | Descrizione prodotto, uso previsto, caratteristiche essenziali, allegato ZA | Descrizione prodotto, uso previsto, caratteristiche essenziali |
Dove trovo l’elenco delle norme armonizzate? | OJEU, NANDO | OJEU, NANDO |
Qual è il risultato? | Rapporti di prova sotto notifica | ETA |
Iter di verifica continuativo: i sistemi di controllo AVCP
Il passo successivo del percorso di marchiatura CE riguarda la valutazione e la verifica delle capacità prestazionali correlate al tempo. Il produttore deve quindi adoperarsi in autonomia o in assistenza con il TAB (se necessario) per eseguire un iter di verifica continuativo che assicuri che le prestazioni effettive del prodotto da costruzione rispecchino quelle dichiarate.
Il CPR definisce 5 differenti livelli di controllo, definiti AVCP, (da 1+ a 4) con grado di approfondimento decrescente a seconda della fascia in cui ricade il prodotto da testare.
Il sistema AVCP da applicare è indicato nelle Specifiche Tecniche Armonizzate: per i prodotti con norma armonizzata ci si riferisce all’allegato ZA.2, per i prodotti “innovativi” ci si riferisce al paragrafo 3 della EAD specifica.
La dichiarazione di prestazione DoP
La dichiarazione di prestazione DoP descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
I produttori in possesso di marchio CE devono rilasciare una dichiarazione di prestazione (DoP) che garantisca una prestazione per gli usi consentiti e non una generica corrispondenza ai risultati di una prova iniziale. Ad esempio, la DoP relativa a una marcatura CE di un prodotto per la protezione passiva, garantisce la prestazione del prodotto per quello specifico utilizzo nelle condizioni di prova e non una generica «performance antincendio».
Esempio di marcatura CE dei prodotti da costruzione
A lato un esempio di marcatura CE dei sistemi di protezione passiva all’incendio Fireseal®. In ordine dall’alto verso il basso si trovano:
- Logo CE
- Anno di affissione della marcatura
- Numero del certificato
- Riferimento della specifica tecnica del prodotto
- Uso previsto del prodotto come da indicazioni contenute nella Norma Europea applicata
- Numero di riferimento della DoP
- Riferimenti del produttore
Per quanto riguarda le viti ASSY® 4, sono stati inseriti nuovi pittogrammi e denominazioni per avere una più veloce individuazione della vite corretta.