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Anche l’ultima Legge di Bilancio 2020 (l. n.160 del 27 dicembre 2019) ha trattato il tema del c.d. Ecobonus, lasciando per buona parte inalterato quanto già in vigore gli anni precedenti e introducendo alcune novità.

Per un completo inquadramento del sistema è utile conoscere anche il meccanismo di cessione del credito che la legge associa alla riqualificazione energetica, rendendo ancor più interessante per il beneficiario la realizzazione di interventi sugli edifici.

Se prima del 2019 era possibile la cessione del solo credito relativo ad interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (operazione regolata dal provvedimento n. prot. 165110/2017 del 28 agosto 2017 dell’Agenzia delle Entrate), ora, grazie al provvedimento prot. n. 100372/2019 del 18 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate, c’è la possibilità di cedere anche il credito corrispondente alla detrazione Irpef o Ires relativo ad interventi su singole unità immobiliari. In questo modo risultano maggiormente incentivati gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.

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Ecobonus e cessione del credito: gli interventi su singole unità immobiliari

La cessione del credito può essere effettuata anche nel 2020. Qual è il credito cedibile? Esso corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari nella misura e alle condizioni previste all’articolo 14 del Dl 63 del 2013.

È determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore. Nel caso di interventi in cui sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Se il credito d’imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.

Chi può cedere il credito d’imposta e quali possono essere i beneficiari?

Quando si parla di Ecobonus e cessione del credito, diversi sono i soggetti coinvolti, come puntualmente spiegato dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate. Quelli che possono cedere la detrazione sono:

  • i soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’Irpef (incapienti) in quanto rientrano nella «no tax area», che siano beneficiari della detrazione d’imposta per gli interventi di cui all’articolo 14 del dl 63/2013 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica)
  • i soggetti beneficiari della detrazione di cui all’articolo 14 del dl 63/2013 diversi da quelli di cui al primo punto
  • i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.
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Il credito d’imposta può essere ceduto:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013;
  • ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (es. altre società del gruppo);
  • ad istituti di credito e intermediari finanziari solo se il credito è ceduto dai soggetti “incapienti”

La cessione è limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.

Ecobonus e cessione del credito: tutti gli adempimenti da rispettare

Entro il mese di febbraio dell’anno successivo al sostenimento della spesa, i soggetti che effettuano la cessione del credito comunicano, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, tramite gli uffici della stessa Agenzia:

  • denominazione e codice fiscale del cedente
  • tipologia di intervento
  • importo complessivo della spesa
  • importo complessivo del credito cedibile (detrazione spettante)
  • anno di sostenimento della spesa
  • dati catastali dell’immobile
  • denominazione e codice fiscale del cessionario
  • la data di cessione del credito
  • l’accettazione del credito da parte del cessionario
  • ammontare del credito ceduto spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre

I contribuenti “incapienti” devono dichiarare che nell’anno precedente si trovavano nelle condizioni previste dalla legge.

La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Come può essere utilizzato il credito ceduto?

Nel caso di cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni per interventi eseguiti su parti condominiali, il cessionario può accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli.

Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo le istruzioni impartite con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Ecobonus e cessione del credito: eliminata la possibilità dello sconto in fattura

Il decreto “Crescita” emanato lo scorso anno – D.L. 30 aprile 2019 n. 34 – aveva previsto la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di cui all’art. 14 e 16 del D.L. 63/2013 di scegliere tra l’utilizzo diretto delle stesse e il c.d. “sconto in fattura”, ossia un contributo dello stesso importo in forma di sconto su quanto dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

La Legge di Bilancio 2020 ha abrogato questa previsione, eliminando quindi quasi completamente l’ipotesi dello sconto in fattura; l’unica possibilità di ottenere lo sconto è prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di importo pari o superiore a 200.000 euro, che riguardino le parti comuni degli edifici condominiali (art.1 comma 70). Solo in questo caso l’interessato può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

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Articolo dell’Ing. Filippo Busato, Responsabile Tecnico presso Econ Energy, società del Gruppo Contec che si occupa di energy management.

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