Skip to main content

La trasformazione che ha attraversato – e tuttora attraversa – il settore impiantistico, dovuta principalmente all’avvento di nuove tecnologie e alla loro rapida diffusione sul mercato, ha comportato la necessità di rivedere le disposizioni antincendio, apportando aggiornamenti e semplificazioni. Sostituendo il precedente DM 12 aprile 1996, con il DM 8 novembre 2019 il Ministero dell’Interno ha emanato la nuova Regola Tecnica sulla prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

A cura della Dott.ssa Bianca Marranzini, responsabile del servizio aggiornamento normativo offerto da Pronext, consulting firm di Gruppo Contec attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.

Pronext - Logo
Contec Gruppo - Logo

Nel regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011 – entrato in vigore il 7 ottobre 2011 – gli impianti termici e simili sono ricompresi al punto 74 dell’allegato I al Decreto, che riporta l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco:

N. ATTIVITÀ CATEGORIA

 

74

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW A B C
Fino a 350 kW Oltre 350 kW e fino a 700 kW

Oltre 700 kW

Precedentemente, tali attività erano comprese al n° 91 del vecchio elenco del DM 16 febbraio 1982.

La prevenzione incendi in tema di impianti termici

La normativa che si applica agli impianti termici si differenzia in funzione della soglia di potenza dell’impianto.

  • In caso di potenza < 35KW, si applicano le norme UNI-CIG EN 7129-X
  • Con potenza > 35KW, i riferimenti normativi nell’ambito della prevenzione antincendi si distinguono sulla base del combustibile utilizzato
    • Alimentati da combustibili liquidi: DM 28 aprile 2005
    • Alimentati da combustibili solidi: chiarimento PROT. N° 0003746 DEL 25 MARZO 2014
    • Alimentati da combustibili gassosi: DM 8 novembre 2019
prevenzione incendi impianti termici

Il DM 8 novembre 2019 segue a breve distanza il DPR 6 agosto 2019, che ha dettato le nuove disposizioni regolamentari per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, e il DM 18 ottobre 2019 che ha modificato le norme tecniche di prevenzione incendi (allegato 1 al DM 3 agosto 2015).

DM 8 novembre 2019: a quali impianti si applica?

La nuova Regola Tecnica si applica agli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1°, 2° e 3° famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, utilizzati per:

  • Climatizzazione di edifici e ambienti
  • Produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore
  • Cottura di pane e altri prodotti simili (forni) e altri laboratori artigianali
  • Lavaggio biancheria e sterilizzazione
  • Cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie
prevenzione incendi impianti termici

Sono soggetti ai nuovi obblighi gli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto.

Tuttavia non è previsto alcun adeguamento alle nuove disposizioni per gli impianti esistenti:

  • di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta
  • di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW

Nel caso di presenza di più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, essi vanno considerati come facenti parte di un unico impianto, avente portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. Ciò vuol dire che se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade nel campo di applicazione del Decreto in oggetto.

Una precisazione importante fatta dai VVFF è che, nel caso di presenza di più apparecchi installati all’aperto, non si può parlare di unico impianto.

Le nuove disposizioni non si applicano a:

  • Impianti realizzati per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale
  • Impianti di incenerimento
  • Impianti costituiti da stufe catalitiche
  • Impianti costituiti da apparecchi di tipo A a eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza

DM 8 novembre 2019: obiettivi e prodotti antincendio

Gli obiettivi del DM 8 novembre 2019 sono riportati nell’articolo 2 e consistono principalmente nella messa in sicurezza di persone e beni contro il rischio di incendio ed esplosione.

  • la realizzazione degli impianti in modo da evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi
  • in caso di incidenti, la salvaguardia delle persone e la possibilità di agire in sicurezza per i soccorritori, nonché la limitazione dei danni ai beni e ai locali vicini a quelli in cui sono presenti gli impianti
prevenzione incendi impianti termici

La Regola Tecnica detta anche alcune indicazioni sui prodotti antincendio da utilizzare negli impianti, i quali vanno “identificati” univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, “qualificati” in relazione alle prestazioni e “accettati” dal responsabile dell’attività. Il loro impiego è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e devono essere conformi alle disposizioni comunitarie applicabili oppure alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva UE 2015/1535 oppure legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, potendo garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al decreto.

La struttura del DM 8 novembre 2019

La Regola Tecnica è suddivisa in numerose sezioni.

  • Termini e definizioni
  • Disposizioni comuni
  • Apparecchi per la climatizzazione di edifici e ambienti, per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore
  • Generatori di aria calda a scambio diretto
  • Nastri radianti e moduli a tubi radianti
  • Impianti per la cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) e altri laboratori artigiani, per il lavaggio biancheria e per la sterilizzazione
  • Impianti per la cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari
  • Apparecchi di riscaldamento di tipo “A” realizzati con diffusori radianti a incandescenza

Ciascuna sezione è suddivisa “a schede”, realizzate in funzione degli ambienti in cui vengono installati gli apparecchi termici. Sebbene le prescrizioni vengano semplificate per tipologia di installazione, rimangono intatti i livelli di sicurezza e vengono riportate tutte le indicazioni specifiche per realizzare le opere. Seguono 6 tavole, riportanti indicazioni per l’installazione in locali fuori terra, interrati, seminterrati e all’aperto, in zona adiacente a parete. L’allegato 2 riporta un elenco, periodicamente aggiornato, delle norme tecniche – UNI e CEI – più significative, che costituiscono la regola dell’arte.


GRUPPO CONTEC – SERVIZI INGEGNERISTICI PER LE AZIENDE
Il Gruppo Contec aiuta le organizzazioni a realizzare progetti e gestire gli investimenti negli ambiti ingegneria e progettazione civile ed industriale. Fornisce soluzioni innovative e integrate per consentire ai propri partner di concentrarsi sul proprio business.

Contec Gruppo - Logo