La trasformazione che ha attraversato – e tuttora attraversa – il settore impiantistico, dovuta principalmente all’avvento di nuove tecnologie e alla loro rapida diffusione sul mercato, ha comportato la necessità di rivedere le disposizioni antincendio, apportando aggiornamenti e semplificazioni. Sostituendo il precedente DM 12 aprile 1996, con il DM 8 novembre 2019 il Ministero dell’Interno ha emanato la nuova Regola Tecnica sulla prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
A cura della Dott.ssa Bianca Marranzini, responsabile del servizio aggiornamento normativo offerto da Pronext, consulting firm di Gruppo Contec attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.
La prevenzione incendi in tema di impianti termici
La normativa che si applica agli impianti termici si differenzia in funzione della soglia di potenza dell’impianto.
- In caso di potenza < 35KW, si applicano le norme UNI-CIG EN 7129-X
- Con potenza > 35KW, i riferimenti normativi nell’ambito della prevenzione antincendi si distinguono sulla base del combustibile utilizzato
- Alimentati da combustibili liquidi: DM 28 aprile 2005
- Alimentati da combustibili solidi: chiarimento PROT. N° 0003746 DEL 25 MARZO 2014
- Alimentati da combustibili gassosi: DM 8 novembre 2019
Il DM 8 novembre 2019 segue a breve distanza il DPR 6 agosto 2019, che ha dettato le nuove disposizioni regolamentari per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, e il DM 18 ottobre 2019 che ha modificato le norme tecniche di prevenzione incendi (allegato 1 al DM 3 agosto 2015).
DM 8 novembre 2019: a quali impianti si applica?
La nuova Regola Tecnica si applica agli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1°, 2° e 3° famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, utilizzati per:
- Climatizzazione di edifici e ambienti
- Produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore
- Cottura di pane e altri prodotti simili (forni) e altri laboratori artigianali
- Lavaggio biancheria e sterilizzazione
- Cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie
Sono soggetti ai nuovi obblighi gli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto.
Nel caso di presenza di più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, essi vanno considerati come facenti parte di un unico impianto, avente portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi. Ciò vuol dire che se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade nel campo di applicazione del Decreto in oggetto.
Una precisazione importante fatta dai VVFF è che, nel caso di presenza di più apparecchi installati all’aperto, non si può parlare di unico impianto.
Le nuove disposizioni non si applicano a:
- Impianti realizzati per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale
- Impianti di incenerimento
- Impianti costituiti da stufe catalitiche
- Impianti costituiti da apparecchi di tipo A a eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza
DM 8 novembre 2019: obiettivi e prodotti antincendio
Gli obiettivi del DM 8 novembre 2019 sono riportati nell’articolo 2 e consistono principalmente nella messa in sicurezza di persone e beni contro il rischio di incendio ed esplosione.
- la realizzazione degli impianti in modo da evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi
- in caso di incidenti, la salvaguardia delle persone e la possibilità di agire in sicurezza per i soccorritori, nonché la limitazione dei danni ai beni e ai locali vicini a quelli in cui sono presenti gli impianti
La Regola Tecnica detta anche alcune indicazioni sui prodotti antincendio da utilizzare negli impianti, i quali vanno “identificati” univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, “qualificati” in relazione alle prestazioni e “accettati” dal responsabile dell’attività. Il loro impiego è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e devono essere conformi alle disposizioni comunitarie applicabili oppure alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva UE 2015/1535 oppure legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, potendo garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al decreto.
La struttura del DM 8 novembre 2019
La Regola Tecnica è suddivisa in numerose sezioni.
Ciascuna sezione è suddivisa “a schede”, realizzate in funzione degli ambienti in cui vengono installati gli apparecchi termici. Sebbene le prescrizioni vengano semplificate per tipologia di installazione, rimangono intatti i livelli di sicurezza e vengono riportate tutte le indicazioni specifiche per realizzare le opere. Seguono 6 tavole, riportanti indicazioni per l’installazione in locali fuori terra, interrati, seminterrati e all’aperto, in zona adiacente a parete. L’allegato 2 riporta un elenco, periodicamente aggiornato, delle norme tecniche – UNI e CEI – più significative, che costituiscono la regola dell’arte.
GRUPPO CONTEC – SERVIZI INGEGNERISTICI PER LE AZIENDE
Il Gruppo Contec aiuta le organizzazioni a realizzare progetti e gestire gli investimenti negli ambiti ingegneria e progettazione civile ed industriale. Fornisce soluzioni innovative e integrate per consentire ai propri partner di concentrarsi sul proprio business.