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Semplificazione e riordino delle norme già esistenti: il DPR su Terre e rocce da scavo è stato pubblicato lo scorso 7 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale. È entrato ufficialmente in vigore lo scorso 22 agosto 2017. Cerchiamo di capire, in sintesi, che cosa prevede.

Ci siamo: dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale avvenuta il 7 agosto 2017, il DPR inerente le Terre e rocce da scavo è entrato in vigore mercoledì 22 agosto scorso. Chiarezza e semplificazione sono due direttive importanti all’interno della nuova norma. Che si vuole porre come testo unico, in cui confluiscono tutte le norme e le disposizioni oggi vigenti sull’uso delle terre e delle rocce da scavo. Il documento, inoltre  si presenta come di fondamentale importanza, proprio perché è l’unica traccia normativa che disciplina l’uso di terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Decreto per Terre e rocce da scavo: in sintesi

Quali sono i criteri per qualificare le le terre e rocce da scavo come sottoprodotti? I primi articoli della nuova normativa rispondono proprio a questa domanda.

Le terre e rocce da scavo, per essere qualificate sottoprodotti, devono soddisfare alcuni requisiti. Eccoli:

  1. Sono generate durante la realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
  2. Il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o della dichiarazione di cui all’articolo 21, e si realizza:
    _ nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
    _ in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
  3. Sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
  4. Soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del regolamento stesso.

Inoltre, nel decreto si specifica che la sussistenza delle condizioni è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’articolo 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Decreto su terre e rocce da scavo: deposito intermedio

Uno degli articoli della nuova normativa, riguarda nello specifico il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo. Che può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito. Ma devono essere rispettati alcuni requisiti:

  1. il sito rientra nella medesima classe di destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione.
  2. L’ubicazione e la durata del deposito devono essere indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione.
  3. La durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione.
  4. Il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo dagli altri depositi.
  5. Il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo.

Trascorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione viene meno la qualifica di sottoprodotto. Quindi, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti.

Il trasporto di terre e rocce da scavo

Per le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione deve essere accompagnato da un apposito documento di trasporto. Questo, in termini di responsabilità, corrisponde alla copia del contratto in forma scritta.

Devono essere prodotte tre copie del documento di trasporto: una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore una per il destinatario. Deve essere conservato per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all’autorità di controllo. Qualora il proponente e l’esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall’esecutore.

Il piano di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è  trasmesso dal proponente all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale di competenza. La trasmissione dei documenti deve avvenire almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’opera sia sottoposta a una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.

Quali sono gli altri passaggi? L’autorità competente verifica d’ufficio la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa. Entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l’autorità competente può chiedere inoltre le integrazioni alla documentazione che ritiene necessarie. Superati quindi i 30 giorni, la documentazione presentata si intende completa.

Quindi, trascorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo oppure dalla eventuale integrazione, il proponente avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo. Restano fermirestando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’opera.

Dove leggere il Decreto completo su terre e rocce da scavo?

Puoi leggere e visionare integralmente il Decreto inerente a terre e rocce da scavo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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