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Lo dice il TAR Campania con la sentenza 1681/2022: il comune è obbligato a fornire gli atti e i documenti richiesti per poter effettuare i lavori di ristrutturazione beneficiando dell’agevolazione Superbonus 110%.

Massimo Mira – Avvocato Civilista

L’avvocato Mira, con studio in Bolzano e Ortisei, si occupa prevalentemente di diritto delle obbligazioni e dei contratti, di appalto, di diritti reali, di risarcimento del danno, di successioni ed eredità, di diritto di famiglia, nonché di tutela del credito, esecuzioni e procedure concorsuali, tutelando sia in sede giudiziale, che stragiudiziale, gli interessi di clienti privati e aziendali.

Scrive inoltre articoli dedicati ad artigiani e professionisti per cercare di rendere più comprensibili le normative specifiche del settore e per evidenziare eventuali novità legislative e interpretative.

Diritto di accesso agli atti per Superbonus: il TAR ha riconosciuto l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta

Il TAR Campania, in una recentissima sentenza, ribadisce la sussistenza del diritto di accesso agli atti relativi alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile, richiesti dal proprietario al fine di usufruire del Superbonus 110%.

Con la recente sentenza del 14/03/2022, n. 1681, il TAR Campania si è infatti pronunciato su un tema di grande attualità relativo alla domanda rivolta al Comune per l’accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile oggetto di interventi di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%).

Nella fattispecie il ricorrente aveva intenzione di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo del suddetto beneficio fiscale. Non avendo ottenuto, con una prima istanza, la copia conforme della licenza edilizia, proponeva un’altra istanza di accesso volta all’acquisizione degli atti necessari per attestare la legittimità dell’immobile (atti relativi al piano di lottizzazione, licenze di abitabilità, licenze edilizie, pareri della Commissione edilizia e della Soprintendenza, fogli mappali del Catasto dei terreni, cartografie viarie). Anche questa seconda istanza veniva respinta dal Comune.

In proposito il TAR ha affermato che, in relazione alla richiesta di accesso alla documentazione finalizzata all’ottenimento del beneficio fiscale del Superbonus, sussiste un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l’estrazione di copia.

Secondo il TAR la richiesta era dunque legittima in quanto:

  • aveva ad oggetto atti e documenti in relazione ai quali era indubbia l’esigenza conoscitiva e acquisitiva del richiedente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo tutti titoli inerenti la regolarità edilizia della costruzione;
  • l’accesso risultava funzionale all’esercizio delle indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile.

I giudici hanno di conseguenza ordinato al Comune di esibire la documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Sul tema si è espresso di recente anche il TAR Lazio-Roma 27/07/2021, n. 8968, specificando che in caso di richiesta di accesso collegata al Superbonus, sussiste un interesse:

  1. diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente;
  2. concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio;
  3. attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere – anche in termini di concreta potenzialità – sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita.

Inoltre, con tale sentenza, il TAR ha riconosciuto l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il proprietario aspira e ha quindi assegnato al Comune (fino a quel momento inerte) il termine di 30 giorni per consentire la visione e la copia degli atti.