Il bonus sanificazione per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate dal prossimo 4 ottobre al 4 novembre 2021, come previsto dal provvedimento direttoriale n. 191910/2021 del 15 luglio 2021. Con l’obiettivo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 è previsto un Credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il credito spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Credito d’imposta per sanificazione e acquisto DPI del 30%
Il decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 tratta il tema delle misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. In particolare l’articolo 32 del suddetto DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19. Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, per la somministrazione di tamponi per CoVid-19.
Il credito è riservato a:
- soggetti esercenti di attività d’impresa, arti e professioni
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Le spese sostenute su cui applicare il credito d’imposta sono:
- quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (come sale d’attesa, sale riunioni ecc.) o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari;
Come ricevere il bonus sanificazione
- servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta può essere, successivamente al sostenimento delle spese, utilizzato nele seguenti modalità:
- utilizzato in compensazione (tramite modello F24);
- inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
I soggetti che accedono al credito d’imposta comunicano le spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.