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L’introduzione progressiva dei metodi e degli strumenti propri del Building Information Modeling e di quelli correlati alla più ampia evoluzione digitale delle costruzioni ha posto in essere la questione della certificazione delle nuove figure professionali che si sono venute ad affermare.

La norma UNI 11337-7, recante “Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa” ha gettato le basi per la definizione di un iter certificativo riconosciuto a livello nazionale delle figure professionali di BIM Specialist, BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager.

L’evoluzione tecnica e tecnologica, sociale, economica e culturale ha comportato la nascita di nuovi servizi prima semplicemente non immaginabili, producendo l’affermazione di professionisti le cui competenze non sono garantite dalla presenza di Ordini o Collegi professionali. L’appartenenza ad un Ordine professionale, infatti, dovrebbe garantire al cliente la competenza del professionista, attestando il superamento di un esame di Stato e dando evidenza di aver conseguito e mantenuto una formazione professionale adeguata.

Figure professionali non regolamentate

Per le cosiddette professioni non regolamentate è evidente che tale garanzia, per quanto possa per taluni risultare solamente presunta, non sussiste.

Per rispondere ad un mercato del lavoro in evidente mutamento e allinearsi alla politica di liberalizzazione del mercato delle professioni richiesta dall’Unione Europea, l’Italia ha promulgato la Legge 4/2013 – “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

La certificazione delle figure professionali non regolamentate in Italia

La certificazione di un professionista può essere definita come la “procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che una persona è conforme a requisiti specificati” (Quaderno Osservatorio Accredia, n. 1/2013). La possibilità di accertare – nei limiti del possibile – la competenza di un professionista che agisce in un ambito non regolamentato costituisce un importante strumento per il potenziale cliente, ma anche per i professionisti stessi.

certificazione nuove figure professionali

In Italia, il processo di certificazione di tali professionisti si fonda sulla presenza di: una norma atta a specificare i requisiti propri della professionalità da sottoporre a certificazione; di Organismi di Certificazione (da qui, OdC) che si occupano della valutazione di conformità a tali requisiti da parte dei candidati; di un soggetto deputato all’accreditamento di tali OdC.

I documenti normativi che presentano le necessarie caratteristiche di credibilità ed autorevolezza sono rappresentati dalle norme ISO, CEN, UNI e CEI, mentre Accredia è, per l’Italia, l’ente unico di accreditamento degli OdC (non solo di persone, ma anche di sistemi di gestione, prodotti e servizi), individuato dal Governo con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009. In particolare, l’accreditamento degli OdC per la certificazione delle figure professionali avviene ai sensi della norma ISO/IEC 17024.

Dal sito di Accredia, è possibile conoscere quali sono le professioni non regolamentate certificabili attraverso OdC accreditati e conoscere la relativa norma di riferimento. Dalla Banca dati dello stesso sito è inoltre possibile conoscere i nominativi dei professionisti certificati e degli enti accreditati, potendo scaricare i certificati di accreditamento e l’allegato recante i diversi settori rispetto ai quali gli OdC sono accreditati.

La norma UNI 11337-7

Oggetto di questo contributo è la norma UNI 11337-7, pubblicata nel 2018, che costituisce il riferimento circa i requisiti richiesti a quelli che si definiscono semplicisticamente i “professionisti del BIM”. L’elenco dei profili professionali a cui tali requisiti si rivolgono e per i quali ci si attendeva la definizione di un percorso certificativo riconosciuto da Accredia sono:

La Prassi di Riferimento UNI n. 78 del 2 marzo 2020

A marzo 2020 è stata pubblicata da UNI una prassi di riferimento (da qui, PdR) – gratuitamente scaricabile dal sito UNI – finalizzata proprio a definire i “Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018“, ovvero quei requisiti che gli OdC sono chiamati a considerare nella valutazione di conformità ai profili professionali succitati.

Dal punto di vista della valenza normativa, riprendendo le parole della stessa PdR, si sottolinea come:

L’apertura di un tavolo di lavoro UNI volto alla redazione di un simile documento è stata richiesta proprio da Accredia. Tale decisione scaturisce da quanto accaduto nel marzo dello scorso anno, quando Accredia fu costretta a ritirare una circolare (la n.8/2019) dai propositi del tutto analoghi a quelli della PdR 78, fortemente criticata per i requisiti di accesso agli esami di certificazione, ritenuti troppo selettivi.

Contenuto della UNI PdR 78/2020

Il processo di certificazione delle nuove figure professionali comprende l’insieme delle attività che l’OdC mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti di competenza, abilità e conoscenza richiesti (UNI CEI EN ISO/IEC 17024). I soggetti in gioco in tale processo sono molteplici:

  • candidato
  • esaminatore
  • Decision Maker (colui che sottopone alla Direzione dell’OdC la delibera di certificazione, con cui assume una decisione tecnica sulla certificabilità del candidato)
  • OdC (a cui resta in capo la responsabilità di emissione del certificato di conformità)

A questi potrebbe aggiungersi il formatore, ossia il soggetto a cui il candidato può rivolgersi per ricevere la formazione necessaria al sostenimento degli esami previsti dal processo di certificazione.

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La PdR 78 stabilisce i requisiti che ciascuno dei soggetti suddetti è chiamato a rispettare. 

Requisiti degli esaminatori

Considerando il ruolo degli esaminatori (§ 6.3, PdR 78), si richiede che, oltre alla necessaria padronanza delle norme in materia, l’esaminatore disponga di:

Egli, inoltre, non deve aver svolto per il candidato corsi di formazioni di tipo frontale (da leggersi contrapposta alla modalità di e-learning) sugli stessi argomenti oggetto d’esame.

Per ovvi motivi, nella fase di avviamento del processo di certificazione di queste specifiche figure – quantificata nei primi tre anni di operatività – gli OdC possono servirsi di esaminatori che non sono in possesso di una certificazione accreditata, i cosiddetti Grandparent (§ 6.4, PdR 78).

Essi devono essere professionisti con almeno 3 anni di esperienza lavorativa in ambito BIM, con la quale possano dimostrare di aver svolto incarichi/aver acquisito competenze coerenti con il profilo professionale che sono chiamati ad esaminare.

Requisiti dei candidati per l’accesso alle prove d’esame

Sui requisiti per l’accesso alle prove d’esame, la tabella proposta dal § 6.6 della PdR 78 è esaustiva:

Per dimostrare l’esperienza di lavoro specifica in ambito BIM, sarà sufficiente fornire evidenza di aver partecipato allo sviluppo di almeno una commessa condotta attraverso metodologia BIM. Resta tuttavia da capire come verrà effettivamente valutato se una commessa possa essere o meno ritenuta BIM.

Prova d’esame

La tabella seguente riassume, per ciascuno dei profili professionali considerati, le modalità ed il contenuto delle prove d’esame previste:

Se per le figure del BIM Coordinator e del BIM Specialist il contenuto della prova pratica, pur nella sinteticità con cui è descritto, sembra essere più definito, nel caso di BIM e CDE Manager la definizione fornita presenta contorni molto più sfumati.

Durata, rinnovo e sospensione della certificazione

La certificazione ha validità di 5 anni, ma deve essere confermata annualmente dall’OdC (§ 6.8 UNI DpR 78/2020). Oltre a verificare l’avvenuto pagamento delle quote eventualmente previste dall’Organismo stesso, la documentazione che esso è chiamato ad esaminare per decretare il mantenimento, la sospensione o la revoca della certificazione, consiste in (§ 6.9 UNI DpR 78/2020):

La sospensione della certificazione può avvenire a seguito della violazione degli obblighi contrattuali in capo al candidato nei confronti dell’OdC o per l’inottemperanza ai requisiti previsti dalla PdR. In ogni caso, la sospensione può avere una durata massima di 6 mesi, scaduti i quali la certificazione deve essere ripristinata o revocata definitivamente (§ 10 PdR 78).

Scaduti i 5 anni del ciclo di certificazione, spetta all’OdC verificare, oltre alla documentazione succitata, il mantenimento dei requisiti previsti dalla norma UNI 11337-7, secondo modalità che la PdR non specifica.

Certificazione dei professionisti e procedure di gara

Il tema della certificazione delle figure professionali è particolarmente sensibile quando interseca quello delle procedure di gara pubblica. Su questo specifico punto, ci si interroga ancora sulla possibilità, da parte di una Stazione Appaltante, di richiedere il possesso di certificazioni ai “professionisti del BIM” partecipanti alla gara come singoli o nell’organigramma della compagine partecipante.

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Il riferimento più autorevole restano le Linee Guida ANAC in tema di BIM ed Equo compenso, pur essendo rimaste, dalla loro pubblicazione nel giugno 2018, al solo stato di documento in consultazione. In particolare, le Linee Guida affermano che:

Tale specifica aveva come obiettivo quello di garantire, in quello specifico momento storico (che a distanza di quasi due anni probabilmente è ancora lo stesso), la più ampia partecipazione alle procedure di gara. Pertanto, non si è portati a pensare che l’intervento di Accredia sul tema della certificazione delle figure BIM possa comportare un cambio di orientamento.

Recentemente, infine, si sottolinea una segnalazione effettuata da OICE il 4/3/2020 ad un bando di gara pubblicato da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., in cui l’Associazione contesta alla Stazione Appaltante l’aver formulato, quale requisito di partecipazione: “n. 1 tecnico BIM Manager, in possesso di certificazione ai sensi della norma UNI 11337-7”.

OICE, oltre a segnalare il fatto che la norma UNI 11337-7 rappresenta una norma volontaria, fa riferimento al ritiro della succitata circolare di Accredia del 2019, senza però menzionare la PdR trattata in questo contributo, pubblicata solo due giorni prima. Resta a questo punto da vedere come risponderà la Stazione Appaltante.

E i professionisti già certificati?

Com’è noto, il mercato offre da tempo ai professionisti del BIM la possibilità di certificarsi presso OdC. Ci si chiede ora, con la pubblicazione della PdR 78, se la certificazione ottenuta dai professionisti già certificati risulti valida anche rispetto ai contenuti della PdR, ottenendo, di fatto, il riconoscimento da parte di Accredia.

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Da questo punto di vista, il primo passo spetta agli OdC, che dovranno farsi accreditare anche rispetto a questo specifico settore della certificazione delle persone, estendendo il proprio certificato di accreditamento esistente o accreditandosi ex-novo.

Si immagina, poi, che dovrà essere dimostrata la coerenza del percorso certificativo condotto con i contenuti della PdR 78; ma su questo aspetto è opportuno che i professionisti facciano riferimento diretto al loro OdC.

A cura dell’Ing. Michele Carradori, direttore di BIS-lab®, laboratorio di ricerca e sviluppo di Gruppo Contec che propone di sviluppare metodi e pratiche applicative nel campo dei processi d’ingegneria, architettura, sicurezza e facility management.

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Il Gruppo Contec aiuta le organizzazioni a realizzare progetti e gestire gli investimenti negli ambiti ingegneria e progettazione civile ed industriale. Fornisce soluzioni innovative e integrate per consentire ai propri partner di concentrarsi sul proprio business.