Ogni giorno meccanici e carrozzieri sono alle prese con kg di rifiuti speciali di varia natura: liquidi, rottami solidi, combustibili.
Sono quasi sempre sostanze nocive o pericolose per le persone e per l’ambiente e vanno pertanto gestiti nel modo corretto.
È importante quindi manipolarli con cura ma anche provvedere al corretto smaltimento seguendo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti speciali delle officine auto.
La classificazione dei rifiuti e cosa dice la legge
Il D.Lgs. 152/2006 e s.m. divide i rifiuti in 2 macro-categorie, sulla base della loro origine: rifiuti urbani e speciali. I primi sono i rifiuti comuni e comprendono scarti domestici (la classica spazzatura), vegetali (es. erba, piante e organico) o tutto ciò che viene raccolto nei cestini e bidoni pubblici.
I rifiuti speciali provengono invece da scarti di lavorazioni industriali, attività sanitarie e commerciali. Ma anche da trattamenti di depurazione, macchinari obsoleti e pezzi o parti di veicoli. Esiste poi una seconda classificazione che distingue i rifiuti pericolosi per l’uomo e l’ambiente e rifiuti non pericolosi. Sulla base di queste distinzioni, i rifiuti delle officine e carrozzerie sono rifiuti speciali e possono essere pericolosi (ad es. olio usato, carburante, batterie…) o non pericolosi (ad. es. rottami di ferro, carrozzeria…).
In entrambi i casi tali rifiuti devono essere trasportati da società iscritte all’Albo Gestori Ambientali presso centri autorizzati che provvederanno al corretto smaltimento. Dove, per corretto smaltimento, si intende una gestione dei rifiuti che non contamini l’ambiente, non provochi rumori o cattivi odori e non danneggi il paesaggio.
L’obbligo di tracciabilità dei rifiuti speciali delle officine di riparazione e la documentazione da compilare
Per legge, chi gestisce o sta per aprire un’officina è tenuto a tracciare tutti i rifiuti speciali che produce.
I titolari delle officine e delle carrozzerie sono quindi obbligati a compilare una specifica documentazione che comprende il:
- registro di carico-scarico contenente tutte le caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto relative al carico e allo scarico. Andranno quindi riportati: data e numero di registrazione, codici C.E.R., peso e descrizione del rifiuto. In fase di scarico ne va inoltre precisata la destinazione, specificando se si tratta di recupero o smaltimento.
- formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto e lo smaltimento. È il documento che accompagna il trasporto di qualsiasi rifiuto speciale. Deve quindi riportare informazioni essenziali come generalità del produttore, trasportatore e destinatario. Ma anche tutti i dati relativi al tipo di rifiuto: tipologia, codice C.E.R., quantità, origine e destinazione.
- MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) da presentare alla Camera di Commercio competente. È un documento annuale, obbligatorio per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti.
All’interno del documento vanno quindi denunciati tutti i rifiuti speciali prodotti nell’arco dell’anno.
Codice C.E.R. (Codice Europeo dei Rifiuti)
È il codice che contraddistingue ogni tipologia di rifiuto con un codice numerico identificativo.
Il C.E.R. è composto da 3 coppie di numeri, nel seguente ordine:
- prima coppia: attività o categoria che genera i rifiuti
- seconda coppia: processo produttivo da cui derivano i rifiuti
- terza coppia: il singolo rifiuto
Al termine della stringa numerica può esserci un asterisco (*): se presente, significa che è un rifiuto pericoloso.
Esempio: CER 13 02 01* identifica l’olio esausto classificato come rifiuto pericoloso.
Depositi temporanei prima dello smaltimento dei rifiuti delle officine: cosa sono e come funzionano
L’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006 stabilisce la possibilità di utilizzare depositi temporanei, ovvero raggruppamenti provvisori di rifiuti che poi dovranno essere conferiti in un centro di smistamento consono.
Lo smaltimento può essere effettuato:
- a cadenza almeno trimestrale
- al raggiungimento di 30 metri cubi complessivi di rifiuti (contenenti al massimo 10 metri cubi di rifiuti speciali)
- al massimo entro un anno dallo stoccaggio presso il deposito temporaneo
I rifiuti devono essere obbligatoriamente stoccati per categorie omogenee e rispettando le norme relative alla gestione delle sostanze in essi contenute.
Anche l’imballaggio deve seguire le regolamentazioni vigenti e deve sempre riportare l’etichettatura relativa alle sostanze pericolose. Deve inoltre consentire la manipolazione del contenitore, il riempimento e lo svuotamento in totale sicurezza per l’operatore e senza il rischio di contaminazione per l’ambiente.
Le principali tipologie di rifiuti speciali delle officine e le modalità di stoccaggio e smaltimento
Molte officine o carrozzerie comprendono anche di stazioni di servizio e autolavaggi: la normativa impone per ognuno la corretta gestione di ogni singola tipologia prodotta, che quindi varia in base all’attività svolta.
I rifiuti più comuni sono:
Oli esausti
Lo smaltimento dell’olio motore prevede uno stoccaggio l’interno di contenitori idonei.
Le cisterne, i fusti o i serbatoi devono essere posti fuori terra su un pavimento impermeabilizzato con bacino di contenimento di pari volume.
Batterie
Le batterie vanno riposte all’interno di contenitori muniti di coperchio e realizzati con un materiale resistente all’acido solforico che potrebbe fuoriuscire dalle batterie stesse.
Pneumatici
Rientrano in questa categoria anche camere d’aria e manicotti delle ruote che, insieme agli pneumatici, vanno conservati in depositi temporanei ben delimitati, coperti e realizzati su una base impermeabile.
Filtri
I filtri sono soggetti alla perdita di liquidi. Vanno quindi prima completamente svuotati e poi stoccati in recipienti chiudibili, dotati di maniglia e progettati per facilitare le operazioni di svuotamento e riempimento in totale sicurezza.
Liquidi refrigeranti
Esistono appositi fusti o serbatoi per il contenimento dei liquidi degli impianti di raffreddamento dei motori.
Sopra ogni recipiente devono essere riportati la tipologia di rifiuto e il grado di pericolosità.
Rottami ferrosi
Vanno inseriti in contenitori richiudibili e non devono essere mischiati con altri tipi di rifiuti metallici.
Materiali assorbenti
Comprendono stracci, segatura, indumenti o carta imbrattati di sostanze contaminanti (CER 15 02 02*) o non contaminanti (CER 15 02 03).
I primi dovranno essere maneggiati con estrema cautela e stoccati in contenitori chiusi a tenuta stagna in attesa di essere poi smaltiti.
Rifiuti speciali e le regole da seguire per un corretto smaltimento, stoccaggio e imballaggio
L’autolavaggio può trovarsi anche a dover gestire alcuni rifiuti speciali. Si tratta quindi di scarti contenenti sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente e che pertanto vanno smaltiti e trattati da aziende specializzate. Qualche esempio? Stracci o carta sporca usati nella fase di pulizia dell’auto, imballaggi vari o lo smaltimento di fanghi da autolavaggio.
Ogni rifiuto è classificato con una sigla, così come stabilito dal C.E.R. (il Codice Europeo ei Rifiuti). Anche per un autolavaggio la normativa prevede quindi che tali rifiuti siano stoccati seguendo precise regole. Intanto non è possibile mischiare diversi tipi di rifiuti. Ogni tipologia deve essere raccolta singolarmente, all’interno di contenitori adeguati al tipo di rifiuto e riportanti il codice C.E.R. di riferimento.
Non è possibile neppure accumulare rifiuti per periodi prolungati e tanto meno abbandonarli in discariche improvvisate o al suolo. Si possono però avere depositi temporanei, attenendosi sempre a precise regole che prevedono un periodo massimo di stoccaggio, lo smaltimento di determinate tipologie di rifiuto e specifici imballaggi, come previsto dalla legge.
Divieti per qualsiasi tipo di rifiuto
- Divieto di mischiare rifiuti di varia natura. Non si possono quindi miscelare rifiuti pericoli con rifiuti non pericolosi ma neppure diverse tipologie di rifiuti (es. olio esausto con liquido antigelo).
- Divieto di abbandono dei rifiuti nel suolo, nei corsi d’acqua o interrati
- Divieto di deposito temporaneo superiore ai limiti previsti e senza rispettare le direttive di stoccaggio vigenti