Il 18 giugno 2019 è entrata in vigore la legge di conversione del decreto Sblocca cantieri: cosa cambia per il settore edile? Sono tante le novità introdotte dal testo legislativo, divenuto definitivo dopo diverse modifiche e un iter lungo e complesso.
La legge di conversione dello Sblocca cantieri prevede la redazione di un Regolamento unico che sostituisca le precedenti Linee Guida dell’ANAC e i Decreti ministeriali e interministeriali, ricalcando quanto già fatto con il D.P.R. n. 207 del 2010, in parte ancora valido. Il Regolamento dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Sblocca cantieri, quindi entro il 16 ottobre 2019.
Sblocca cantieri: cosa cambia?
All’articolo 1, la legge di conversione del decreto-legge Sblocca cantieri conferma la sospensione di alcuni articoli del Codice Appalti fino al 31 dicembre 2020. Si tratta degli articoli:
- 37.4 sulla funzione di stazione appaltante dei Comuni non capoluogo di provincia
- 59. 1, quarto periodo, sull’appalto integrato
- 77.3 sulla scelta dei commissari di gara.
Oltre a questo, dopo lo Sblocca cantieri cosa cambia? Sono state introdotte novità in diversi ambiti, come quello della progettazione e della manutenzione.
Novità Sblocca cantieri: cosa cambia per il progetto di fattibilità tecnico-economica?
Il vecchio progetto preliminare è stato ormai sostituito dal progetto di fattibilità tecnico-economica che, secondo il testo attuale, deve necessariamente essere preceduto dal documento delle alternative progettuali. Solo nel caso di affidamenti sotto-soglia la procedura è rimasta identica al testo previgente, dove si prevedeva che potesse mancare la suddivisione in due fasi.
Sblocca cantieri: ecco cosa cambia per gli appalti divisi in lotti
I commi 9 e 10 dell’articolo 35 del decreto Sblocca cantieri sono stati modificati in sede di conversione, a seguito della lettera di messa in mora del 24 gennaio 2019 della Commissione Europea, ma rimangono le novità per gli appalti divisi in lotti. La parola “contemporaneamente” è stata eliminata per inserire l’obbligo di computare il valore complessivo dei lotti, anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati nello stesso momento. In questo modo non si tiene conto del valore dei singoli lotti per stabilire le procedure di gara da seguire.
Valutazione delle offerte: le novità previste dallo Sblocca cantieri
L’articolo 97 del Codice Appalti, relativo alle offerte anormalmente basse, è stato interamente rivisto. Ora esistono due soli calcoli per la soglia di anomalia, a seconda che le offerte ammesse siano pari o superiori a 15. Non solo: si prevede l’obbligo – e non più la facoltà – di inserire l’esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. Infine, quando il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso, c’è un seggio o una commissione di gara, non una commissione giudicatrice.
Operatori economici: cosa cambia con lo Sblocca cantieri?
Sono tante le modifiche introdotte dallo Sblocca cantieri con riferimento agli operatori economici. Per esempio, a seguito del cambiamento della normativa sui consorzi stabili, ora si prevede che non configura subappalto la possibile assegnazione dell’intervento a imprese del consorzio. Altra novità interessante riguarda la possibilità per le imprese di attingere ai risultati ottenuti negli ultimi 15 anni, non più gli ultimi dieci, al fine di dimostrare i requisiti tecnico-economici. Questa previsione ha l’obiettivo di non sfavorire le imprese che che hanno attraversato la crisi economica del 2008.
Per tutte le altre novità, rimandiamo al testo integrale della nuova legge entrata in vigore il 18 giugno 2019.