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Come funzionano gli incentivi superbonus per gli edifici che non hanno un impianto di riscaldamento? Che succede se un edificio è stato colpito da un sisma? L’avvocato Massimo risolve i vostri dubbi con degli esempi pratici.

Massimo Mira – Avvocato Civilista

L’avvocato Mira, con studio in Bolzano e Ortisei, si occupa prevalentemente di diritto delle obbligazioni e dei contratti, di appalto, di diritti reali, di risarcimento del danno, di successioni ed eredità, di diritto di famiglia, nonché di tutela del credito, esecuzioni e procedure concorsuali, tutelando sia in sede giudiziale, che stragiudiziale, gli interessi di clienti privati e aziendali.

Scrive inoltre articoli dedicati ad artigiani e professionisti per cercare di rendere più comprensibili le normative specifiche del settore e per evidenziare eventuali novità legislative e interpretative.

Esempio pratico: edificio privo di impianto di climatizzazione

La questione oggetto di analisi nasce dalla seguente situazione di fatto. Un soggetto è comproprietario insieme alla moglie di un fabbricato, categoria catastale C/2, sul quale ha avviato lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare. Il fabbricato oggetto dell’intervento di ristrutturazione, prima dell’avvio dei lavori, era composto da due piani e risultava essere aperto su un lato, essendo stato in passato adibito a stalla, ricovero di attrezzi agricoli e fienile, privo di impianto di climatizzazione e situato in una zona soggetta a vincolo paesaggistico.

Precedentemente, il Comune aveva autorizzato con permesso di costruire i lavori di ristrutturazione edilizia (ex articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con cambio di destinazione urbanistica da agricolo a residenziale) e il miglioramento sismico del fabbricato.

Venivano quindi appaltati ad un’impresa edile i seguenti interventi:

  • risanamento conservativo delle facciate esterne;
  • adozione di misure antisismiche, mediante demolizione degli esistenti solaio e tetto in legno, e la realizzazione di una nuova struttura portante mista in cemento armato e legno e di un nuovo tetto;
  • ulteriori lavorazioni a completamento del nuovo edificio residenziale.

I lavori di isolamento termico prevedevano, nello specifico: la chiusura del lato attualmente aperto, con un cappotto termico esterno sulla nuova facciata in laterizi e un cappotto termico interno, sulla parete opposta a quella di nuova costruzione, per isolare la parete in pietra, il rifacimento e l’isolamento del tetto con coppi, un vespaio areato e isolato per il nuovo pavimento controterra. Questi lavori avrebbero interessato una superficie complessiva superiore al 25 per cento di quella disperdente lorda dell’intero edificio. Inoltre, al termine dei lavori, secondo il progetto redatto dallo studio tecnico, l’immobile residenziale avrebbe raggiunto una classe energetica pari alla A/2.

In merito agli interventi sopra richiamati, ci si chiede se si possa usufruire dei benefici previsti dal Superbonus per gli interventi previsti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 119, del decreto legge 34/2020 (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate).

Oltre agli interventi già appaltati, nella relazione tecnica depositata in Comune, veniva inoltre specificato che sarebbero stati realizzati i seguenti interventi:

  1. impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
  2. nuove finestre comprensive di infissi, una delle quali in sostituzione di un preesistente serramento;
  3. un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili;
  4. una tenda a rullo esterna per la schermatura solare di un serramento in vetro sul fronte sud;
  5. una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici;
  6. un sistema di building automation per la gestione dell’impianto di condizionamento estivo ed invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

Ci si chiede, pertanto, in merito agli interventi sopraelencati (ancora da appaltare), se anche essi rientrino tra quelli ammessi al Superbonus.

Il Superbonus 110% può essere utilizzato su edifici privi di riscaldamento?

Per la soluzione del dubbio sopra riportato, si deve partire dal dettato normativo.

L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), dapprima convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nonché, da ultimo, sia dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 (in corso di conversione) che dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (anch’esso in corso di conversione), disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione, prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, sono stati forniti chiarimenti con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E.

In merito al quesito in esame, concernente la possibilità di fruire del Superbonus relativamente agli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 119, comma 1 lettera a) del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, per un’unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento, si osserva quanto segue.

Nella citata circolare n. 30/E del 2020 (paragrafo 3.1.4) è stato chiarito che il comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l’incremento al 110 per cento della “detrazione di cui all’articolo 14” del decreto legge n. 63 del 2013, nei casi ivi elencati (ecobonus). Analoga previsione è contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 119 del decreto Rilancio, riferito agli interventi antisismici, ai sensi del quale “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”.

Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Ciò in quanto, ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. L’articolo 1, comma 66, lettera c) della citata legge di bilancio 2021 ha inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus “anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 [dell’art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”.

Il comma 1-quater dell’art. 119 del decreto legge Rilancio ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Al riguardo, si ritiene che per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l’Istante è esonerato dal produrre l’A.P.E. iniziale.

La mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento di ristrutturazione rappresentata risulta essere una condizione preclusiva all’ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell’ecobonus. A nulla rileva l’introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell’articolo 119, del decreto legge Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l’A.P.E. iniziale.

Con riferimento al caso di specie, l’unità immobiliare C/2 descritta, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 34 del 2020, di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Per quanto sopra esposto si deve escludere la possibilità di accesso al Superbonus sia per i lavori trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali (richiamati nel primo quesito) sia per i lavori trainati illustrati nel secondo quesito, punti da 1 a 6.

Superbonus “rafforzato” e contributo per la ricostruzione

Il caso che viene qui analizzato vede una persona fisica proprietaria di un terreno sul quale sta costruendo una villetta indipendente, destinata ad abitazione principale, con regolare concessione edilizia. Il proprietario intende eseguire interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione su una unità immobiliare di categoria catastale A/7 eseguendo uno o più degli interventi trainanti e trainati di cui al all”articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il proprietario precisa che l’immobile oggetto di intervento ha subito danni durante il sisma del maggio 2012 e relativamente ai danni subiti, il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo (MUDE – modello unico digitale per l’edilizia) erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio. Ciò posto, egli chiede se:

  1. gli interventi che intende effettuare possano fruire dell’aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, ancorché il precedente proprietario abbia avuto accesso ai suddetti fondi MUDE;
  2. su quali massimali è da calcolarsi l’aumento del 50 per cento.

Il comma 4-ter del citato articolo 119, modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera g), della legge di bilancio 2021 prevede che “I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive”.

Il successivo comma 4-quater del medesimo articolo, inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021, stabilisce che “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.

Con riferimento a tale normativa, con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 23 aprile 2021, è stato chiarito che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009.

La risoluzione chiarisce che la norma in origine limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009, attualmente riguarda tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.

Ciò premesso, con riguardo al quesito 1, in base a quanto riferito dall’istante, il contributo per la ricostruzione (MUDE Emilia Romagna) è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l’Istante non può fruire del cd. Superbonus rafforzato previsto dal citato comma 4-quater considerato che tale agevolazione in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso.

Il quesito 2 rimane assorbito dal quesito 1.