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La figura del contraente generale, o per meglio dire del General Contractor (GC), è stata introdotta nell’ordinamento nazionale nei primi anni duemila. Il Governo è stato delegato a disegnarne la disciplina con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cd. legge obiettivo, al fine di snellire ed accelerare i tempi di realizzazione delle “opere pubbliche strategiche”: il profilo e le modalità operative del general contractor nei settori pubblici sono stati descritti dal decreto delegato 20 agosto 2002, n. 190. Agli art. 6 e 10 di tale decreto legislativo si sono successivamente aggiunti gli art. del capo II bis del D.Lgs. n. 9 del 2005. L’intera disciplina del GC è infine confluita, nel Codice dei Contratti Pubblici, prima nel corpus del 2006 e poi nel D.Lgs n. 50 del 2016.

A cura di Pronext, consulting firm di Gruppo Contec attiva nella consulenza strategica e aziendale per la gestione degli investimenti, lo sviluppo immobiliare, opere e concessioni pubbliche, innovation management nelle costruzioni.

Il General Contractor, ruolo ed obblighi della figura del contraente generale

Fino all’introduzione della figura del GC, per l’esecuzione delle opere pubbliche era possibile ricorrere solo agli istituti dell’appalto e della concessione di costruzione e gestione, strumenti che interessavano solo la fase di realizzazione dell’opera, non le fasi precedenti; la normativa previgente dell’appalto nasceva infatti dalla volontà di tenere nettamente distinte la progettazione dalla realizzazione dell’opera.

Soprattutto per opere pubbliche complesse, tuttavia, questo modello era fonte di numerosi svantaggi: difficoltà di coordinamento, ritardi, maggiori costi, solo per citarne alcuni. Ed è per questo che il Legislatore, ispirandosi ai modelli operativi di altri Paesi, ha introdotto la figura del GC, cioè un realizzatore globale dell’opera, organizzato in modo tale da garantire al committente pubblico la realizzazione del lavoro, occupandosi sia della progettazione che della realizzazione, secondo la formula “chiavi in mano”.

GENERAL CONTRACTOR: SIGNIFICATO

Con il termine GC (o appaltatore generale) si intende una persona fisica o una società giuridica che viene individuata dal committente finale per ottimizzare tutti i processi di costruzione, soprattutto complessi. Il GC funge da coordinatore di tutte le altre professionalità che interverranno nel processo di costruzione o di ristrutturazione, e ciò permette, oltre al risparmio dei tempi morti di attesa, anche un maggiore risparmio economico.

General Contractor nel Pubblico

Nell’ambito pubblico, è l’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 che elenca gli obblighi principali del GC:

  1. Predisposizione del progetto definitivo e delle attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso;
  2. Acquisizione delle aree di sedime;
  3. Esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
  4. Perfezionamento dell’opera;
  5. Ove richiesto, individuazione delle modalità gestionali;
  6. Indicazioni del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale, onde evitare infiltrazioni mafiose.

General Contractor nel Privato

Nell’ambito privato non abbiamo una vera e propria disciplina dedicata; il contraente generale è spesso un costruttore di opere che può realizzare l’opera ad esso affidata con qualsiasi mezzo, cioè anche subaffidandola in tutto o in parte a terzi dallo stesso prescelti o coordinati e, inoltre, deve rendere al proprio committente i servizi collaterali (progettazione, acquisizione aree, rapporti con terzi ed indennità agli stessi) necessari alla realizzazione integrante dell’opera.

La redazione degli elaborati progettuali è un’attività che il General Contractor può svolgere direttamente, ma può anche affidare all’esterno, né tale affidamento sembra sottoposto ad alcun vincolo procedurale.

Il General Contractor: Ecobonus e Superbonus 110%

Quando si parla di General Contractor, si parla di una figura deputata a gestire, quale unico referente, l’intero processo di realizzazione dell’opera poiché affianca alle competenze tradizionali, legate strettamente all’esecuzione dei lavori, anche competenze diverse, multidisciplinari, come possono essere quelle di ambito commerciale o economico-finanziario.

ecobonus cessione del creditoÈ evidente, quindi, la rilevanza del ruolo che un soggetto siffatto può assumere nei processi innescati dalla recente introduzione del Superbonus. Al di là dell’intervento in sé, è l’intera serie di passaggi previsti dalla normativa a sviluppare la complessità, considerato anche il coinvolgimento di figure professionali solitamente non coinvolte nel mero intervento sull’edificio. Con ciò non facciamo riferimento solo a quei soggetti che, come il commercialista o il tecnico abilitato, hanno un preciso ruolo nello sviluppo della documentazione necessaria; parliamo anche di tutta quella serie di realtà che hanno intuito le opportunità di business derivanti dai vari meccanismi, in primis la cessione del credito d’imposta, e che si stanno organizzando per guadagnarsi uno spazio all’interno del processo.

Da sottolineare, inoltre, che accanto ad una piccola fetta di committenza già intenzionata ad eseguire gli interventi, anche prima dell’avvento del Superbonus, ora la maggioranza degli interessati è composta da soggetti che decidono di affrontare l’intervento solo perché supportati dagli incentivi statali, perché altrimenti o non ne hanno le forze, o non intravedono sufficienti vantaggi.

General Contractor: una garanzia per l’ecobonus?

È chiaro che una figura con la struttura e le capacità di gestire il processo, come il GC, ha grandi possibilità nel mercato attuale: i committenti chiedono prima di tutto garanzia, che in una situazione nuova e complessa come questa si può raggiungere solo con un alto grado di organizzazione e coordinamento.

I grandi GC non hanno esitato: dall’emanazione del primo decreto in materia è intenso lo sforzo di mezzi e risorse volto ad offrire un servizio di qualità al cliente. Il processo è ancora tutto in divenire, per ora possiamo enucleare due grossi temi al centro di attenzione, strettamente interconnessi: da un lato, la definizione contrattuale di doveri e responsabilità di CG e committente, dall’altro la migliore suddivisione di ruoli e compiti tra GC, committente e altri attori coinvolti, con l’obiettivo di sciogliere alcuni nodi interpretativi e giungere ad un processo ordinato ed efficace.

Per citarne uno, ci si chiede se il General Contractor possa stipulare direttamente il contratto per l’espletamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza (CSE), nonché della Direzione Lavori (DL). La normativa nazionale prevede che tali figure vengano nominate dal committente o, nel caso di Coordinatore della sicurezza, dal Responsabile Lavori, ove presente. Per quanto riguarda la nomina di queste due figure nell’ambito dei lavori sottoposti a Superbonus, la normativa non ha previsto deroghe alla regola generale, quindi ad una prima analisi pare che la loro nomina sia un compito che debba permanere in capo al committente.

A cura della Dott.ssa Bianca Marranzini, responsabile del servizio aggiornamento normativo offerto da Pronext.

SERVIZI INGEGNERISTICI PER LE AZIENDE
Il Gruppo Contec aiuta le organizzazioni a realizzare progetti e gestire gli investimenti negli ambiti ingegneria e progettazione civile ed industriale. Fornisce soluzioni innovative e integrate per consentire ai propri partner di concentrarsi sul proprio business.

6 Comments

  • Francesco Lazzara ha detto:

    Buongiorno volevo chiedere informazioni riguardo il 110, se fate cessione del credito? Grazie mille

  • Sonia di Wuerth ha detto:

    Buongiorno Francesco, per qualsiasi informazione di carattere tecnico-fiscale ti invitiamo a far riferimento al tuo commercialista o all’Agenzia delle entrate. Buona giornata!

  • Gigliola ha detto:

    Buongiorno,
    gentilmente chiedo se c’è un documento/contratto da stipulare e firmare dal committente e dal general contractor.
    Grazie

  • Sonia di Wuerth ha detto:

    Gentile Gigliola, all’interno di un intervento edilizio come quelli che possono rientrare nell’ambito dell’articolo, il rapporto tra cliente e General Contractor è articolato da molteplici documenti tra i quali emerge il contratto che deve essere strutturato in modo quanto più solido e aderente al contesto tecnico-operativo, anche attraverso clausole o addendum dedicati. Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

  • darioc ha detto:

    salve, ho una cilas accettata il 25 novembre per il supersismabonus 110%, la ditta ce l’ho ma il general contractor non più in quanto abbiamo deciso di lasciar stare perchè chiedeva una percentuale molto alta. A me servirebbe solo il general contractor per una bifamiliare in vallo della lucania (SA). I lavori ammonterebbero a circa 200 mila euro, potreste aiutarmi in questo senso? grazie

  • Sonia di Wuerth ha detto:

    Buongiorno Dario, grazie del tuo commento. L’articolo ha puro scopo informativo, la nostra azienda non fornisce direttamente questo tipo di servizi.

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