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Il Bonus ristrutturazione viene confermato dall’Agenzia delle entrate anche per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino alla fine del 2024. A ricordarlo è l’aggiornamento di ottobre della guida , che fa il punto sulle regole per la fruizione della detrazione del 50 per cento. Gli aggiornamenti principali riguardano:

  • Proroga delle detrazioni IRPEF
  • Cessione e Sconto come alternative alla detrazione fiscale
  • Le nuove agevolazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Bonus ristrutturazione nel 2023 e fino alla fine del 2024: la guida dell’agenzia delle entrate

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Detrazione IRPEF: a chi spetta?

È prevista una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Alternative alla detrazione: cessione del credito o sconto in fattura

I beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura)
  • per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993)
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.

Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche

Si ferma invece il 31 dicembre 2022 il bonus maggiorato per la rimozione delle barriere architettoniche. Il decreto legge n. 34/2020 ha introdotto importanti disposizioni riguardanti il cosiddetto “Superbonus”, che permettono di usufruire di una detrazione ancora maggiore (pari al 110%) per la realizzazione di alcune tipologie di interventi (per esempio, interventi antisismici, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di impianti fotovoltaici).

Valido su lavori finalizzati:

  • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
  • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

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